Il 29 gennaio 2021, si sono incontrati la Confartigianato imprese Veneto, la CNA Veneto, la Casartigiani Veneto e le Organizzazioni sindacali, per riepilogare le obbligazioni cui sono tenute le aziende del settore in caso di mancata iscrizione e versamento alla bilateralità regione Veneto (EBAV e SANI.IN.VENETO).

In particolare è stato deciso che l’impresa che non aderisce alla bilateralità EBAV sarà tenuta ad erogare al dipendente un elemento aggiuntivo alla retribuzione pari a 25 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

L’elemento aggiuntivo incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali ad eccezione del TFR.

L’importo è fisso indipendentemente dall’orario di lavoro pattuito.

Inoltre l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore gli importi previsti per le prestazioni EBAV di primo e secondo livello.

A tal fine al dipendente verrà consegnata un’informativa con tutte le prestazioni EBAV.

Quanto detto vale anche per l’impresa che non aderisce a SANI.IN.VENETO. Anche in questo caso sarà tenuta a versare al dipendente 25 euro mensili lordi, per 13 mensilità, non assorbibili ed a sostenere il costo delle prestazioni, ordinarie e straordinarie, erogate dal Fondo sanitario.