La Confartigianato e le Organizzazioni sindacali, il 1° giugno 2016, in attesa dell’entrata in vigore del decreto interministeriale 19/2/2016 che ha adeguato il Fondo di solidarietà alternativo dell’Artigianato alle nuove disposizioni contenute nel D.lgs. 148/2015, hanno siglato un accordo che riconosce ai lavoratori sospesi dal lavoro un assegno straordinario.

Tale prestazione, omologa a quelle ordinarie che saranno erogate dal FSBA, spetta nella misura dell’80% del massimale previsto dall’accordo interconfederale del 10/12/2015, alle imprese che hanno già esaurito completamente la CIG in deroga.

Per l’erogazione dell’assegno straordinario potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse accantonate al FSBA fino al 31/12/2015.

La domanda di rimborso della contribuzione correlata dovrà essere inviata dall’azienda a FSBA attraverso gli Enti bilaterali regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, corredata dalla documentazione attestante l’avvenuto versamento, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento. Pena la decadenza del diritto di rivalsa.