Confartigianato, sul proprio sito internet, ha aggiornato le riposte alle FAQ al 15 aprile 2020, precisando, tra l’altro, che la contribuzione a FSBA è obbligatoria per tutte le imprese artigiane, anche con meno di sei dipendenti, pertanto l’impresa artigiana che non ha mai versato al Fondo può presentare domanda di assegno ordinario ma deve regolarizzare la propria posizione contributiva (ovvero, di norma, 36 mesi di regolarità). L'importo è rateizzabile per un massimo di 36 mesi a partire dal 1/1/2021 secondo le procedure indicate dal Fondo. Nel frattempo le prestazioni possono essere erogate.

Sul piano delle indennità, l’associazione fa presente che per le partite IVA non è prevista l’indennità della NASPI, per loro sono previsti i 600 euro di beneficio per il mese di marzo. Beneficiano inoltre del blocco di esazioni (cartelle esattoriali) dell’Agenzia entrate come tutti gli altri.

Viene anche ribadito che l'art. 41 del DL n. 23/2020 estende l'applicabilità degli strumenti di integrazione salariale (cassa integrazione salariale ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga - artt. 19 e 20 Dl 18/2020) ai lavoratori assunti dal 24 febbraio e fino al 17 marzo 2020

Diverse risposte infine riguardano i mutui.

In particolare viene precisato che nell’ambito della sospensione, possono essere ricomprese sia le rate a scadere successivamente alla data di presentazione della domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedentemente a tale data, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi.

Chi è in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria che viene trasmessa alla Consap (società pubblica che gestisce il Fondo per conto del MEF). Occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Inoltre è possibile richiedere la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa, attraverso il Fondo di Solidarietà (il cd fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa, che permette ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. In seguito all’emergenza Covid, ora vi possono accedere anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi e i professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Non è più richiesta la presentazione dell’ISEE, è possibile beneficiare anche se si è già fruito della sospensione purché il mutuo sia in regolare ammortamento da almeno 3 mesi, ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano durante la sospensione.