È stato sottoscritto, in data 7 febbraio 2018, l’Accordo interconfederale siglato da CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CIGL, CISL, UIL, in merito alla contribuzione dovuta all’Ente Bilaterale EBNA e al Fondo di solidarietà FSBA.

In particolare, si ricorda che l’importo mensile di € 25,00 dell’obbligazione alternativa (dovuta dalle aziende che non versano ai suddetti fondi/enti) è dovuto – congiuntamente alle prestazioni erogate dalla bilateralità e della sanità integrativa – per ciascuno dei due strumenti della bilateralità, con la conseguenza che, ad esempio, in caso di mancata adesione alla bilateralità e alla sanità integrativa, l’impresa deve erogare al lavoratore un importo complessivo di € 50 mensili per il numero di mensilità previste dal CCNL, oltre ad assicurare le relative prestazioni.

Le imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle Parti e che dimostrano di corrispondere ai propri lavoratori il suddetto importo alternativo possono chiedere all’Ente Bilaterale territorialmente competente la restituzione della quota fissa (€ 7,65 mensili) già versata ad EBNA per la bilateralità, fatta eccezione della quota dovuto per il funzionamento di FSBA, attualmente stabilita in € 2,00 annui.