Artigianato: chi non versa a San.Arti deve corrispondere 25 euro al lavoratore
A cura della redazione

Confartigianato imprese e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il 28 febbraio 2013, hanno siglato un accordo con il quale hanno stabilito che a decorrere dal 1° febbraio 2013 le imprese del settore artigiano che non si iscrivono a San.Arti sono tenute a corrispondere ai lavoratori una somma forfettaria, chiaramente indicata in busta paga come elemento aggiuntivo della retribuzione, di importo pari a 25 euro lordi mensili per tredici mensilità.
Le imprese interessate sono quelli che applicano i seguenti CCNL: area meccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri e affini, odontotecnici; area alimentazione-panificazione; area legno-lapidei; area tessile-moda; area chimica-ceramica; area comunicazione; area acconciatura ed estetica, tricologia non curativa, tatuaggi, piercing e centri benessere.
Rimangono escluse le imprese del settore edile per il quale operano specifiche disposizioni.
Poiché le prestazioni erogate da San.Arti costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori, se l’azienda omette il versamento della contribuzione al Fondo sanitario integrativo, sarà responsabile verso i non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie. Resta salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
Se i rinnovi dei predetti contratti collettivi non hanno ancora provveduto a regolamentare il versamento della contribuzione al San.Arti, le imprese che li applicano possono comunque iscrivere i lavoratori.
I versamenti vanno effettuati per tutti i lavoratori compresi quelli con contratto a chiamata, tranne per i mesi in cui questi ultimi non prestano la loro opera e non percepiscono l’indennità di disponibilità.
La contribuzione è dovuta anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e, comunque, per tutti quelli dichiarati attraverso il modello Uniemens (DM10). Per i lavoratori a domicilio, per i mesi nei quali non ci sono commesse, non è dovuto alcun versamento.
Infine l’iscrizione ed i versamenti a tempo determinato sono dovuti esclusivamente per contratti di durata almeno pari a 12 mesi. Tali obbligazioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati e rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.
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