E' nullo il contratto di affitto del ramo di azienda siglato in frode alla legge al solo fine di privare i lavoratori ceduti ad un'altra azienda della tutela prevista dall'art. 18 st. lav. in caso di licenziamento (Cass. 07/02/2008 n.2874).
Secondo la Suprema Corte in questo caso trova applicazione l'art. 1344 c.c. secondo cui il contratto è sottoscritto in frode alla legge se costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Nel caso in esame il datore di lavoro aveva ceduto alcuni lavoratori ad un'altra impresa previa stipula di un contratto di affitto del ramo d'azienda al solo fine di licenziare liberamente i lavoratori essendo il nuovo datore di lavoro escluso dalla tutela reale per avere meno di 16 dipendenti.