Aree di crisi industriale complessa: mobilità in deroga solo dopo il piano regionale di politiche attive
A cura della redazione

Con la circolare n. 13 del 27 giugno 2017, il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni in merito al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa. Si ricorda che l'articolo 53-ter del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (L. n. 96/2017), ha previsto che le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015, così come ripartite tra le Regioni con i decreti interministeriali n.1 del 12 dicembre 2016 e n.12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate, dalle Regioni medesime e per la parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di mobilità in deroga, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. Tale trattamento, concedibile per un massimo di dodici mesi, prescinde dall'applicazione dei criteri di cui al decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 e può essere autorizzato a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La circolare precisa che, prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l'elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso. La documentazione è oggetto di esame e valutazione da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, al solo fine della sostenibilità finanziaria del trattamento di prosecuzione della mobilità in deroga, sulla base delle assegnazioni effettuate con i decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della scrivente Direzione Generale, della quale sarà data conoscenza anche all' INPS - Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, la Regione potrà procedere ad autorizzare il trattamento in questione. Le decretazioni regionali, da trasmettere all'INPS, devono espressamente indicare il riferimento normativo dell'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017.
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