Aree di crisi complessa: disponibili le istruzioni per la mobilità in deroga
A cura della redazione

L’Inps, con la circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, ha fornito indicazioni in merito al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, facendo seguito alla circolare n. 13/2017 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
L’istituto ricorda che potranno essere beneficiari della prestazione esclusivamente i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori che abbiano terminato il precedente trattamento il 31 dicembre 2016, i quali non possono essere considerati beneficiari alla data del 1° gennaio 2017, fissata dalla norma. Il documento di prassi riporta le istruzioni operative e specifica quali sono le modalità di pagamento dell’integrazione salariale.
Quanto al regime fiscale, l’Inps precisa che la prestazione in questione è considerata reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria, ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73, con le aliquote previste dall’art. 11 dello stesso TUIR e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR se richieste.
Riproduzione riservata ©