L'INAIL con la delibera n. 367 del 23 Luglio 2008, facendo seguito alla delibera n. 8 del 23 gennaio 2008 dell'INPS, ha approvato lo schema di convenzione per il coordinamento dell'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ove è competente l'INAIL e l'indennità economica di malattia, ove è competente l'INPS, nei casi in cui vi sia un dubbio in termini di competenza ovvero in quei casi particolari in cui viene modificata la causale dell'assenza e quindi l'indennità può passare sotto la gestione dell'altro ente.
Tale variazione della causale di assenza che INPS e INAIL gestiranno tramite la convenzione sopra citata, ha rilevanza anche nei confronti dei datori di lavoro che sono chiamati ad erogare l'indennità/retribuzione durante le citate assenze e quindi dovranno procedere, nel momento in cui la causale è stata mutata, ad effettuare i conguagli retributivi, contributivi e fiscali e ad effettuare le necessarie rettifiche alle dichiarazioni mensili. L'eventuale passaggio di competenze dall'INAIL all'INPS e viceversa, influenza anche il datore di lavoro che avrà il compito di conguagliare le somme corrisposte al lavoratore sia per gli aspetti contributivi  sia per l'individuazione dell'ammontare di indennità a carico dell'ente sia per gli aspetti fiscali.