Approvato il T.U. sulla rappresentanza sindacale
A cura della redazione
Il 10 gennaio 2014, tra Confindustria, la CGIL, la CISL e la UIL, è stato siglato l’accordo che definisce la regolamentazione della rappresentanza sindacale per la cui misura si devono prendere in considerazione i dati associativi, ossia le deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori, e i dati elettorali ottenuti, ossia i voti espressi in occasione delle elezioni delle RSU.
Per l’anno 2014 rileveranno le deleghe relative al secondo semestre. La raccolta delle nuove deleghe dovrà avvenire mediante l’utilizzo di un modulo suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l’indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà trasmessa al datore di lavoro e la seconda, sempre a cura del lavoratore, sarà inviata al medesimo sindacato.
Il numero delle deleghe viene rilevato dall’INPS tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali rese con il flusso Uniemens.
I dati raccolti dall’INPS verranno trasmessi al CNEL che li pondererà con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle RSU da rinnovare ogni tre anni. Effettuata la ponderazione il CNEL comunicherà a Confindustria e parti sociali il dato di rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativo ai singoli CCNL.
In ogni singola unità produttiva con più di 15 dipendenti dovrà essere adottata una sola forma di rappresentanza. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
In caso di unità produttive con più di 15 dipendenti ove non siano mai state costituite forme di rappresentanza sindacale, la CGIL, la CISL e la UIL concordano che, qualora non si proceda alla costituzione di una RSU ma si opti per un diverso modello della RSA, dovrà essere garantita l’invarianza dei costi aziendali rispetto alla situazione che si sarebbe determinata con la costituzione della RSU e alla scadenza della RSA, l’eventuale passaggio alle RSU potrà avvenire se deciso dalle organizzazioni sindacali che rappresentino, a livello nazionale, la maggioranza del 50%+1.
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e tutele già loro spettanti. Durano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
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