Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 38 del 17 Gennaio 2019, ha approvato il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Il decreto prevede l’introduzione, a partire dal prossimo aprile:

  • del reddito e della pensione di cittadinanza per i soggetti e i nuclei familiari in condizioni di particolare disagio economico e sociale, vale a dire di misure mirate a una ridefinizione del modello di benessere collettivo, attraverso meccanismi in grado di garantire un livello minimo di sussistenza nonché, nel caso del reddito di cittadinanza, la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione;
  • di una ridefinizione dei requisiti minimi per l’accesso al pensionamento anticipato e di misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.

Entrambi gli strumenti costituiscono misure di politica economica volte, oltre che a tutelare le fasce deboli della società, a rilanciare l’occupazione. Di seguito alcune delle principali norme di funzionamento introdotte.

Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è concepito quale misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.

I beneficiari del Rdc e i relativi requisiti reddituali e patrimoniali per accedere al beneficio prevedono il possesso di un ISEE inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; fermo rimanendo che i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità. Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza. Altre disposizioni riguardano la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto. Viene inoltre prevista la compatibilità del Reddito di cittadinanza con la NASpI e con altre forme di sostegno al reddito. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc.

Il beneficio sarà compreso tra i 480 e i 9.360 euro annui (quindi massimo 780 euro al mese), in considerazione degli specifici parametri già indicati. Decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo rimanendo il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. Il Rdc viene riconosciuto dall’INPS ed è erogato tramite la Carta Rdc. Ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

Si introduce un meccanismo volto a garantire l’inserimento o il reinserimento del beneficiario del Rdc nel mondo del lavoro, attraverso un percorso personalizzato che potrà riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento nel mercato del lavoro. In particolare, il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale, partecipare alle specifiche iniziative formative previste e non potrà rifiutare le offerte di lavoro proposte dai Centri per l’impiego in base a specifici requisiti di distanza e di durata del periodo di disoccupazione.

Si prevedono sanzioni nei casi in cui vengono forniti, con dolo, dati e notizie non rispondenti al vero nel corso della procedura di richiesta del Rdc. Le pene prevedono la reclusione da due a sei anni, oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito, comunque disposti anche in assenza di dolo. In caso di dolo, il Rdc non potrà essere nuovamente richiesto, se non decorsi dieci anni dalla richiesta che ha dato luogo alla sanzione. Si prevede altresì la decadenza dal beneficio quando vengono meno alcune condizioni riguardanti gli adempimenti.

Sono introdotti incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RdC a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di esoneri contributivi, nonché per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione.

Come ricordato all’inizio il decreto interviene anche in ambito previdenziale, introducendo il diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, la cosiddetta “pensione quota 100”.

Il ritiro dal lavoro sarà possibile, in prima applicazione, dal primo aprile 2019 per i lavoratori privati che abbiano raggiunto i requisiti indicati entro il 31 dicembre 2018 e dal primo agosto 2019 per i lavoratori pubblici che li abbiano maturati all’entrata in vigore del decreto. Inoltre, potranno andare in pensione dal prossimo primo settembre (inizio dell’anno scolastico) i lavoratori della scuola.

Infine il decreto prevede, inoltre: la possibilità di andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne. Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione dopo tre mesi; la possibilità per le donne di andare in pensione a 58 anni se dipendenti e 59 se autonome, con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018; la non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per i lavoratori precoci, che potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi. Anche in questo caso, il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti; il riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni; la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, con una detraibilità dell’onere del 50 percento in cinque quote annuali e la rateizzazione fino a 60 mesi, a condizione di non aver maturato alcuna contribuzione prima del 31 dicembre 1995 e di non essere titolari di pensione; disposizioni in materia di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, che prevedono la corresponsione della relativa indennità sulla base di una specifica richiesta di finanziamento da parte degli aventi diritto, con la costituzione di uno specifico fondo di garanzia; l’istituzione del “Fondo bilaterale per il ricambio generazionale”, che prevede la possibilità di andare in pensione tre anni prima di quota 100 purché si abbia una contemporanea assunzione a tempo indeterminato.