Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 147 del 28 luglio 2011, ha definitivamente approvato lo schema del decreto legislativo che riordina l’apprendistato, definito come il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Il T.U. individua tre distinte tipologie contrattuali che vanno a sostituire quelle introdotte dalla Riforma Biagi: l’apprendistato per la qualifica professionale (ex diritto dovere di istruzione e formazione); apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (ex professionalizzante) e apprendistato di alta formazione e ricerca (ex per percorsi di alta formazione).
La regolamentazione generale valida per tutte le tipologie contrattuali prevede che il contratto sia stipulato in forma scritta, così come il patto di prova e il relativo piano formativo individuale da definire entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. E’ fatto divieto di retribuire a cottimo l’apprendista. I percorsi formativi aziendali degli apprendisti possono essere finanziati per il tramite dei fondi interprofessionali e anche attraverso accordi con le Regioni. La formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente conseguita devono essere indicate nel libretto formativo. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione ove è ubicata la sede legale.
La nuova disciplina prevede inoltre che la durata dell’apprendistato possa essere prolungata in presenza di periodi di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni. E’ fatto divieto delle parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Inoltre è fatta salva la possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi dell’art. 2118 c.c. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Viene confermato che gli apprendisti non possono superare: il 100% delle maestranze specializzate e qualificate presenti in azienda (sono ricompresi i soci lavoratori delle società di persone); il numero di 3, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia dipendenti qualificati o ne abbia meno di 3.
Per le Regioni ed i settori in cui la disciplina del nuovo apprendistato non è immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti.  Medesimo discorso vale in caso di assenza di un’offerta formativa pubblica; trovano sempre applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
Infine ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato lavoratori in mobilità.
L’apprendistato dà diritto alle seguenti incentivazioni: possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; è prevista l’applicazione di una contribuzione agevolata; gli apprendisti non vengono computati (salvo diversa disposizione di legge o contrattuale) nei limiti numerici per l’applicazione di particolari normative o istituti.
In merito alle singole tipologie si ricorda che l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è riservato principalmente a coloro che hanno compiuto 15 anni e fino al compimento del 25mo anno di età, ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale. La durata massima non può essere superiore a 3 anni ovvero 4 anni nel caso di diploma quadriennale regionale.
L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riservato ai giovani di età compresa tra i 18 (17 se il giovane ha acquisito una qualifica professionale) e i 29 anni ed è finalizzata al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto. La durata massima non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 anni per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva. L’obbligo formativo è fissato in 120 ore per la durata del triennio. La formazione può essere integrata da quella pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali.
Infine l’apprendistato di alta formazione e di ricerca è riservato ai giovani dai 18 ai 29 anni ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario, di alta formazione e di specializzazione tecnico – superiore, compresi i dottorati di ricerca. La regolamentazione e la durata sono rimesse alle Regioni previo accordo con le organizzazioni sindacali, le università, gli istituti tecnici e professionali e le altre istituzioni formative o di ricerca.