Approvato definitivamente il Decreto Sostegni
A cura della redazione
La Camera dei Deputati, nella seduta del 19 maggio 2021, ha approvato in via definitiva il DDL AC 3099 di conversione del DL 41/2021 (cd. Decreto Sostegni), recante disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e all'economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali ed altri settori.
Il provvedimento era stato già approvato dal Senato, con numerose modifiche ed integrazioni, il 6 maggio 2021, che hanno visto incrementare il numero degli articoli, dagli originali 43 articoli, agli attuali 92, suddivisi in 5 Titoli.
Tra le principali novità che interessano il mondo del lavoro, contenute nel provvedimento di conversione ed evidenziate dalla Camera dei Deputati, rispetto al testo del DL 41/2021, si segnalano le seguenti:
- L'articolo 1-ter riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all' articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
- L'articolo 6-quinquies detta norme in materia di welfare aziendale, estendendo al periodo di imposta 2021 la previsione, già vigente per il 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (da 258,23 euro a 516,46 euro).
Il DDL conferma, invece, senza apportare modifiche le seguenti disposizioni:
- Gli articoli 7 e ss. concedono ulteriori settimane di trattamenti CIGO (13 settimane dal 1 aprile 2021 al 30 giugno 2021), assegni ordinari e CIGD (questi ultimi due per 28 settimane dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021) già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 . L'articolo 8, ai commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, fino al 30 giugno 2021 per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria, e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga. Inoltre vengono sospese le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
- L'articolo 15 estende, con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021, due discipline temporanee, relative a "lavoratori fragili", che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021, tra cui la possibilità di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione.
- L'articolo 16 prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) sia concessa a prescindere dal possesso, da parte dell'interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.
- L'articolo 19 dispone un esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura.
- L'articolo 13 prevede il rifinanziamento, per 10 milioni di euro, del Fondo per il reddito di ultima istanza, al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
- L'articolo 10 riconosce un'indennità una tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui i dipendenti stagionali nei settori del turismo e termale e i lavoratori dello spettacolo; inoltre, prevede una indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nel 2019, in favore di operatori del settore sportivo che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
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