Il Senato della Repubblica, nella seduta del 15 novembre 2018, ha approvato il DDL 909 che converte con modificazioni il Decreto Legge 28 Settembre 2018, n. 109 recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”.

Diverse le disposizioni che interessano il mondo del lavoro.

In particolare, in merito al crollo del Ponte Morandi a Genova, l’art. 4 riconosce un contributo in favore delle imprese e dei liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova, già emanate, e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018, che hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017. Il contributo viene riconosciuto fino al 100% del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000, a domanda dei soggetti interessati, con autocertificazione e presentando l'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili, da cui sia possibile riscontrare contabilmente il citato decremento del fatturato.

L’Art.4-ter invece concede un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.

Il comma 2 del citato articolo prevede anche la concessione di una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del crollo del ponte Morandi.

La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L'art.8 istituisce una zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova.  Le imprese che hanno sede principale o sede operativa all’interno della zona franca in argomento e che hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015 -2017, possono chiedere, ai fini della prosecuzione della propria attività nel Comune di Genova, le seguenti specifiche agevolazioni:

  1. a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall’attività d’impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dall’attività svolta all’interno della suddetta zona;
  2. b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), del valore della produzione netta derivante dall’attività svolta dall’impresa nella zona franca in argomento, nel limite di 200.000 euro per ciascun periodo d’imposta riferito al valore della produzione netta;
  3. c) esenzione dalle imposte municipali proprie (IMU) per gli immobili siti nella zona franca, posseduti, e utilizzati dai soggetti in argomento per l’esercizio dell’attività economica;
  4. d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente; il medesimo esonero spetta24 anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono attività all’interno della zona franca.

Le citate esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 109/2018 e spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

Le citate agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento relativo agli aiuti de minimis.

Il provvedimento interviene anche sui territori dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

In particolare l’art. 34 sospende nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame fino al 31 dicembre 2020.

La norma stabilisce inoltre che non si proceda al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per rassicurazione obbligatoria già versati.

Si prevede anche che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, siano effettuati entro il 31 gennaio 2021 senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.

L’art. 35 dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2020, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, nonché delle attività esecutive svolte dagli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi gli enti locali, nei territori interessati dagli eventi sismici. I termini così sospesi riprendono a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Il provvedimento legislativo contiene infine una serie di interventi emergenziali che riguardano l’intero territorio italiano.

Più precisamente l’art.43-bis esonera per il 2020 e il 2021 le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria nei medesimi anni, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo.

Infine, l’art. 44 autorizza, previo accordo stipulato in sede governativa, per gli anni 2019 e 2020, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale, sino ad un massimo di dodici mesi complessivi. Tali misure possono essere autorizzate qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata.