La Camera dei deputati, nella seduta di giovedì 13 giugno 2019, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, già approvato dal Senato della Repubblica.

Tra le novità che interessano il mondo del lavoro e che meritano di essere evidenziate, ricordiamo la soppressione del numero 4) della lettera n) del testo originario del DL 32/2019, che novellava il comma 4 dell'articolo 80  del Codice degli appalti, prevedendo,  in tema di regolarità contributiva previdenziale, che  un  operatore  economico (ossia un’azienda)  potesse  essere  escluso  dalla  partecipazione  a  una  procedura  d'appalto  quando  la  stazione  appaltante  potesse dimostrarne la violazione degli obblighi attinenti al pagamento delle imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali anche  non  definitivamente  accertati.

La norma prevedeva anche che la citata esclusione non operava se l’operatore economico ottemperava ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Inizialmente, il legislatore aveva introdotto tale norma nel testo del DL al fine di rispondere ai rilievi sollevati nell'ambito della procedura di infrazione 2018/2273, ove la Commissione europea ha profilato la violazione degli articoli 38, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/23/UE e dell’articolo 57, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 2014/24/UE da parte dell’articolo 80, comma 4 del Codice dei contratti.

In sostanza si ritorna alla previgente situazione (quella in essere prima dell’entrata in vigore del Dl 32/2019) secondo ci la stazione appaltante può escludere un operatore economico da una procedura di appalto solo se il mancato versamento di imposte, tasse e contributi è accertato definitivamente.