Il Consiglio dei ministri, nella seduta n.11 del 26/06/2013, ha approvato d’urgenza un decreto legge che prevede, tra i diversi interventi diretti ad incrementare l’occupazione, anche un incentivo pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 18 mesi e non superiore a 650 euro per singolo lavoratore assunto a tempo indeterminato.
L’assunzione deve riguardare giovani di età compresa tra i 18 e i 29 che godono di almeno una delle seguenti condizioni: privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, che vivono soli con una o più persone a carico.  L’incentivo viene riconosciuto anche al datore di lavoro che trasforma un rapporto in essere in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In questo caso però l’agevolazione ha una durata massima di 12 mesi.
Anche l’apprendistato ha formato oggetto di discussione in sede governativa al fine di rendere maggiormente omogenea la disciplina in tutt’Italia. Per raggiungere questo scopo entro il 30 settembre p.v. la conferenza Stato-Regioni dovrà adottare le linee guida che disciplinano soprattutto la tipologia dell’apprendistato professionalizzante che le piccole e medie imprese e le microimprese dovranno adottare entro la fine del 2015.
Risorse sono state riservate anche per incentivare i tirocini formativi, compresi quelli attivati per promuovere l’alternanza scuola – lavoro. Il provvedimento prevede anche il finanziamento di un ampio programma di tirocini formativi aventi come destinatari i giovani (dai 18 ai 29 anni) residenti nel Mezzogiorno che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività formativa. Viene previsto un incentivo a favore delle università che sottoscriveranno un protocollo standard.
Il Governo Letta ha inoltre deciso da un lato di rifinanziare le misure per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità e dall’altro di ritornare nuovamente sul concetto di responsabilità solidale negli appalto. Il decreto ha infatti disposto che il committente risulti responsabile in solido ai sensi dell’art. 29 del DLgs 276/2003 con l’appaltatore ed il subappaltatore anche per i compensi ed i contributi relativi ai lavoratori autonomi occupati nell’appalto (cococo, lavoro a progetto, contratto d’opera, ecc.).
Relativamente ai contratti a termine, l’acausalità del primo rapporto è concessa in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi anche aziendali. Il divieto di proroga del primo contratto acausale viene abrogato. Inoltre il decreto legge dispone la riduzione a 10 e 20 giorni dell’intervallo temporale che deve intercorrere tra un contratto a termine e l’altro a seconda della durata del primo rapporto (inferiore o superiore a 6 mesi).
Per quanto riguarda il lavoro intermittente viene previsto che i lavoratori possano essere chiamati per un massimo di 400 ore di effettivo lavoro nell’arco di un triennio solare. Il superamento del limite comporta la conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato. Le sanzioni (da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore) per la mancata comunicazione alla DTL del lavoro a chiamata non trovano applicazione se il datore di lavoro risulta in regola con gli adempimenti contributivi. Infine i contratti stipulati prima del 18/07/2012 potranno continuare a produrre effetti fino al 31 dicembre 2013.
La riforma Fornero viene ritoccata anche sulla disciplina dei licenziamenti. Più precisamente la procedura che vede il passaggio obbligato dalla DPL in caso di recesso per motivi economici non trova applicazione per: i licenziamenti motivati per superamento del periodo di comporto, i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e per le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore edile per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Restando sempre in tema di recesso, viene previsto che la convalida delle dimissioni e/o delle risoluzioni consensuali (tutela contro le dimissioni in bianco) sia necessaria in caso di cessazione di rapporti di cococo, di lavoro a progetto e di associazione in partecipazione.
Al fine di contrastare la disoccupazione il decreto legge riconosce ancora la possibilità ai datori di lavoro che assumono senza esservi tenuti soggetti percettori dell’ASPI un incentivo pari al 50% dell’indennità che sarebbe ancora spettata al lavoratore. Il bonus però è escluso per i lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’azienda che assume o che risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
In tema di sicurezza è previsto l’inasprimento del regime sanzionatorio. In sostanza dal 1° luglio 2013 tutte le sanzioni previste dal DLgs 81/2008 sono rivalutate del 9,6%. L'innalzamento dell'IVA dal 21% al 22% non decorrerà più dal 1° luglio p.v. come originariamente previsto, ma dal 1° ottobre 2013.
Il Decreto sull’occupazione subordina l’efficacia del contratto di prossimità al suo deposito presso la DTL territorialmente competente.
Particolarmente interessante anche la disposizione sull’immigrazione che prevede che le istanze di nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri sono accolte solo se il centro per l’impiego attesta che non vi sono lavoratori stranieri già regolarmente presenti in Italia disponibili a svolgere l’attività per la quale è richiesto l’ingresso.