E' stato pubblicato il decreto legge n. 24/2022 (G.U. n. 70/2022) che definisce le date per l'allentamento delle misure adottate durante la pandemia.

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni in misura di lavoro.

  • Accesso al luogo di lavoro (art. 8)​: dal 1°aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo . Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.​
  • Sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 10): fino al 30 giugno 2022 rimane l'obbligo dell'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale sui lavoratori inquadrabili come “fragili”.
  • Smart working (art. 10): fino al 30 giugno 2022 i datori possono continuare a fruire del lavoro agile semplificato ossia quello senza la necessità d stipulare l'accordo individuale.​
  • Isolamento e quarantena (art. 3): dal 1° aprile2022 rimane l'isolamento per chi è risultato positivo al covid-19,fino alla guarigione, mentre scompare l'obbligo della quarantena per chi ha avuto un contatto stretto. A questi si applica il regime dell'autosorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti per 10 giorni, e di effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati  a  ciò abilitati,  alla  prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto alla prima comparsa dei sintomi. La  cessazione  del  regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato  anche  presso centri  privati  a  ciò  abilitati.
  • Mascherine (art. 4): fino al 30 aprile 2022 rimane l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto(aerei, navi, treni, autobus ecc.), per l'accesso alle funivie, cabinovie e seggiovie e per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatro, concerto e cinema. ​​ In tutti gli altri luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al precedente punto e con esclusione delle abitazioni private, l'obbligo della mascherina rimane ma quella chirurgica (comprese le sale da ballo, le discoteche e i locali assimilati).  L'obbligo  non  sussiste quando,  per  le caratteristiche dei  luoghi o  per  le  circostanze  di  fatto, sia garantito  in  modo  continuativo   l'isolamento  da   persone   non conviventi.​​ Rimane l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica per i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro (compresi i lavoratori domestici). ​