Il Senato, in data 10 maggio 2017, ha dato il via libero definitivo al ddl n. 2233-B, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (c.d. Jobs Act autonomi).

Tra le disposizioni di maggior interesse, si segnalano le seguenti:

  • Devoluzione, agli iscritti ad alcuni albi professionali, di una serie di funzioni della pubblica amministrazione, come la certificazione, l’asseverazione e l’autentica.
  • Delega al Governo ad abilitare gli enti di previdenza relativi a professionisti iscritti a ordini o collegi, ad attivare, oltre a prestazioni previdenziali, anche prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una riduzione del patrimonio.
  • Delega al Governo ad incrementare le prestazioni sociali per gli iscritti alla Gestione separata Inps.
  • Riconoscimento della DIS-COLL, dal 1° luglio 2017, ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca, a fronte di un incremento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51%.
  • Nuove disposizioni in materia fiscale per le spese sostenute o addebitate al committente in relazione a prestazioni professionali.
  • Modifica della disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico.
  • Riconoscimento della deducibilità integrale ai fini Irpef dai redditi di lavoro autonomo, dei costi per i corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché dei costi inerenti master, convegni e congressi.
  • Costituzione, presso i CPI, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo.
  • Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sociale e tutela della salute dei lavoratori, applicabili agli studi professionali.
  • Misure per favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi.
  • Possibilità per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata, di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall’effettiva astensione lavorativa.
  • Introduzione di una disciplina più favorevole per i lavoratori autonomi in caso di malattia, infortunio e gravidanza.
  • Modifica di alcune disposizioni del codice di procedura civile in materia di collaborazioni coordinate e continuative.

Per quanto riguarda il lavoro agile, si tratta di una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile, che può essere a tempo indeterminato o determinato, è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.