Approvata la Legge di conversione del DL contrasto emergenza Covid
A cura della redazione
Il Senato della Repubblica, con 193 voti favorevoli e 35 contrari, mercoledì 2 marzo 2022, ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del ddl n. 2542, di conversione, con modificazioni, del d-l n. 1/ 2022, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.
Tra le novità di maggior interesse introdotte dalla Legge di conversione rispetto al testo del Decreto Legge si segnalano le seguenti.
Abrogazione del DL 5/2022 – si dispone l’abrogazione del D.L. 5/2022, recante Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo stabilendo, al contempo, che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza. Le disposizioni del D.L. n. 5/2022 sono confluite nel D.L. 1/2022 mediante l’approvazione della Legge di conversione che ne ha operato la trasposizione.
Controllo del green pass (art. 1, c.3) – Viene specificato che il controllo del possesso del green pass per gli ultracinquantenni, in caso di accesso ai luoghi di lavoro, possa essere effettuata non solo dai soggetti presso cui l’attività viene svolta (es: dall’appaltatore in caso di contratti di appalto) nonché dai rispettivi datori di lavoro, ma anche dai soggetti da questi delegati.
Obbligo vaccinale personale universitario (art.2) – si estende l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
Validità illimitata del green pass con la dose booster (art.2-bis) – viene trasposta la disposizione prima contenuta nel DL 5/2022 che sopprime la durata temporale della validità del green pass per coloro che hanno effettuato la dose booster e per coloro che sono guariti dal covid dopo aver completato il ciclo primario di vaccinazione o dopo la dose booster.
Autosorveglianza per contatti stretti covid (art.2-ter) – viene trasposta la disposizione prima presente nel DL 5/2022 che estende l'applicazione del regime di autosorveglianza (in luogo della quarantena precauzionale) al soggetto guarito dal COVID-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia (oppure dopo l'assunzione della successiva dose di richiamo) in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2. Questo caso va ad aggiungersi a quelli in cui il contratto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione (da un’infezione al medesimo COVID-19).
Green pass estero (art.2-quater) – la norma riproduce l’art. 3 del DL 5/2022 che viene abrogato. Secondo la disposizione a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato (ossia la Certificazione verde COVID-19 rilasciata per vaccinazione o guarigione) previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. L’effettuazione del test non è obbligatoria nel caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.
L'accesso ai servizi e alle attività è consentito previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo al virus SARS-CoV-2Si anche che nel caso di vaccinazioni effettuate con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia.
Rientro al lavoro dopo assenza ingiustificata (art. 3) – si prevede che il lavoratore, che in precedenza era stato dichiarato assente ingiustificato perché privo del green pass, ha diritto al rientro immediato nel luogo di lavoro qualora abbia conseguito la certificazione necessaria e il datore non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sostituzione del lavoratore medesimo.
Certificato medico gratuito (art.3) – si specifica che la procedura di emissione e trasmissione, da parte del medico curante, del certificato di guarigione dal COVID-19, ai fini del rilascio della relativa certificazione verde COVID-19, non comporta alcun onere a carico dell’assistito.
Possibile consumare cibi e bevande in luoghi nei luoghi di intrattenimento (art. 3-ter) – la norma consente, a decorrere dal 10 marzo 2022, il consumo di cibi e bevande nei luoghi di spettacolo e intrattenimento (sale teatrali, sale da concerto e cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e assimilati, stadi).
Misure anticovid nelle scuole (art.3-sexies) – Viene totalmente rivista la gestione dei casi di positività da Covid nelle scuole. In particolare:
Sistema scolastico |
Misure didattiche |
Misure anticovid |
Servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia |
Fino a 4 casi positivi: Didattica prosegue in presenza. Obbligo di FFP2 per 10 giorni. Obbligo di tampone dopo 5 giorni. Con 5 o più casi positivi Didattica sospesa per 5 giorni |
Autosorveglianza con 5 o più casi positivi
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Scuole primarie |
Fino a 4 casi positivi: Didattica prosegue in presenza. Obbligo di FFP2 per 10 giorni. Obbligo di tampone dopo 5 giorni. Con 5 o più casi positivi Didattica prosegue in presenza per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di 120 giorni o hanno effettuato la dose booster. Obbligo di FFP2 per 10 giorni. Per tutti gli altri DAD per 5 giorni. |
Autosorveglianza con 5 o più casi positivi per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di 120 giorni o hanno effettuato la dose booster.
Quarantena di 5 giorni a tutti gli altri. Tampone negativo per la riammisione in classe.
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Scuole secondarie di primo e secondo grado |
Con 1 caso positivo Didattica prosegue in presenza Obbligo di FFP2 per 10 giorni Con 2 o più casi positivi: Didattica prosegue in presenza per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di 120 giorni o hanno effettuato la dose booster. Obbligo di FFP2 per 10 giorni. Per tutti gli altri DAD per 5 giorni. |
Autosorveglianza con 2 o più casi positivi per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di 120 giorni o hanno effettuato la dose booster.
Quarantena di 5 giorni a tutti gli altri. Tampone negativo per la riammisione in classe.
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Lavoro agile per i genitori di figli con disabilità (art.5-ter) – Si riconosce, fino al termine dello stato di emergenza (31 marzo 2022) e in presenza di determinate condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali (BES). Si dispone, inoltre, che per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le suddette condizioni costituiscano titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile.
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