La Camera dei deputati ha approvato il testo del DDL di conversione del DL 221/2021 già approvato dal Senato della Repubblica (ora in attesa di pubblicazione sulla G.U.) che dispone, tra l’altro, la proroga dello stato di emergenza da covid-19 dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

Tra le novità previste dal Disegno di Legge rispetto al testo originario emanato dal Governo si segnalano le seguenti:

-          Viene introdotto il comma 7-bis all’articolo 1 del DL 33/2020, prevedendo che la misura della quarantena precauzionale non si applichi a chi, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, abbia avuto contatti stretti con soggetti positivi al COVID-19. A detti soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo al contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

-          Viene fornita una definizione di certificato verde COVID-19 base (o green pass base) e certificato verde COVID-19 rafforzato (o green pass rafforzato). Quest’ultimo è quello che si ottiene esclusivamente da vaccinazione (contro il COVID-19) o da guarigione (dal medesimo COVID-19), con esclusione di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido.

-          Si prevede che dal 25 dicembre 2021 decorre l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2er gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto.

-          Viene disposto che fino al 31 marzo 2022 il possesso del green pass rafforzato è obbligatorio per l’accesso ai seguenti servizi e attività: servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio (a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale per i quali è sufficiente il green pass base), alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre ecc.

-          Viene previsto che, fino al 31 marzo 2022, chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, “c.d. green pass base”. L’obbligo vale anche per chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni. Viene confermato che l’obbligo di possedere il green pass non vale per coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di un certificato medico.

-          Viene previsto che l’obbligo di possedere il green pass rafforzato per accedere ai mezzi di trasporto vale fino al 31 marzo 2022, così come l’obbligo di indossare le mascherine FFP2, compresi tutti gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale (siano essi chiusi o aperti) anche se ubicati in comprensori sciistici.

-          Si sopprimono i limiti orari agli spostamenti (cosiddetto coprifuoco), ancora vigenti nelle zone arancioni e rosse.

-          Viene regolamentato l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022. Più precisamente, ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l’accesso senza ulteriori condizioni. Invece, ai soggetti provvisti dei certificati verdi COVID-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19 è invece richiesta una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.

-          Viene prorogato dal 28 febbraio 2022 al 31 marzo 2022 il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l’attività con lo smart working. Viene differito al 31 marzo 2022 anche il trattamento economico per ricovero ospedaliero a copertura dei periodi di assenza dei lavoratori fragili la cui prestazione non possa essere svolta a distanza. Viene data priorità per gli eventi cronologicamente anteriori e vengono riservate risorse per il rimborso ai datori di lavoro degli oneri derivanti da tale proroga, per i lavoratori per i quali il trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro, anziché dell’INPS.

-          Viene precisato che la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro trova applicazione in caso di violazione: dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, del divieto di svolgere feste, eventi e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti nonché del divieto di svolgere attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e della misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni per i viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale in caso di esito positivo al testo molecolare o antigenico.