Il Senato della Repubblica, giovedì 14 luglio 2022, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati, il DDL di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Rispetto al testo del DL 50/2022, la Legge di conversione introduce l’art. 2-bis che prevede il riconoscimento per l’anno 2022 di un’indennità una tantum pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane.

Per l’accesso al beneficio, detti lavoratori non devono essere, alla data della domanda, titolari di un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato né percepire la NASpI o alcun trattamento pensionistico. L’indennità può essere riconosciuta una sola volta al medesimo lavoratore.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini del calcolo dell’IRPEF ed è erogata dall’INPS.

Altra novità è contenuta nell’art.3-bis che proroga al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante disciplinato dall’art.18 del DL n. 21/2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

La Legge di conversione ha anche inserito nel testo l’art.34-bis che prevede che i datori di lavoro privati possano proporre offerte di lavoro congrue direttamente ai percettori del reddito di cittadinanza, salvo comunicarne l’eventuale mancata accettazione al centro per l’impiego competente anche ai fini della decadenza del beneficio.