Approvata la Legge di Bilancio 2023
A cura della redazione
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 (S.O. n. 43), la legge n. 197/2022 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".
Tra le principali novità, in materi di lavoro, si segnalano le seguenti:
- Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (c. 281). La norma reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022. Tale esonero è pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 3% se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro;
- Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (c. 282). Sono stanziate delle risorse – pari a 60 milioni di euro per il 2023, 6 milioni di euro per il 2024 e 8 milioni di euro per il 2025 - ai fini dell’introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo;
- Quota 103 (cc. 283 – 285). Viene introdotta, in via sperimentale per il 2023, un'ulteriore fattispecie - denominata pensione anticipata flessibile - di diritto al trattamento pensionistico anticipato, la quale si aggiunge - come possibilità alternativa - alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. Il diritto al trattamento in base alla fattispecie in esame si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103). La fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati;
- Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa (cc. 286 – 287). Si prevede la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31.122023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato posti dalla disciplina transitoria relativa alla cosiddetta quota 103, di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. Si demanda a un decreto del Ministro del Lavoro, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'Economia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2023) della legge, la definizione delle modalità attuative della norma in esame;
- APE sociale (cc. 288 – 291). Viene novellata la disciplina dell’APE sociale – consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni – prorogandone l’applicazione in via sperimentale a tutto il 2023;
- Opzione donna (c. 292). È estesa la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato “Opzione donna” a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31.12.2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso di particolari requisiti. Nel caso di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, il requisito anagrafico è ridotto a 58 anni;
- Esoneri contributivi per assunzioni di determinati soggetti e proroga decontribuzione per imprenditori agricoli (cc. 294 – 300). Sono previste disposizioni in merito all’introduzione o alla proroga degli esoneri contributivi riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti e ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 per la promozione dell’imprenditoria in agricoltura.
In primo luogo, in alternativa all’esonero previsto dalla normativa vigente per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, viene introdotto un nuovo esonero contributivo totale per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione di quelli domestici) effettuate nel 2023. Tale esonero si applica anche alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Vengono, altresì, estesi anche alle assunzioni effettuate nel 2023 gli esoneri per le assunzioni di donne svantaggiate e di giovani al di sotto di 36 anni e viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente;
- Lavoro agile per i lavoratori fragili (c. 306). La norma prevede l'applicazione, per il primo trimestre del 2023, dell'istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022. Si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli;
- Prestazioni occasionali (cc. 342 – 354). Attraverso una modifica dell’art. 54-bis del D.L. 50/2017, si estende la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, innanzi tutto elevando da cinque a dieci mila euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore e ammettendone il ricorso da parte degli utilizzatori con un numero di lavoratori a tempo indeterminato fino a dieci. Si precisa che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
Si prevede, inoltre, che il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applichi agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato superiore a dieci, anziché cinque.
Nel settore agricolo, è prevista, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una disciplina speciale, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore;
- Congedo parentale (c. 359). Si prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino - ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento -, un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale; tale elevamento, è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre; in base a tale elevamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all'80% - anziché al 30% -. L'elevamento non si applica per i casi in cui - per la madre o, rispettivamente, per il padre - il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.
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