La Camera dei deputati rende noto che è stato approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2020 (A.C. 2423) che reca misure volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

L'intervento si articola in un trattamento integrativo del reddito (100 euro al mese per 6 mesi nel 2020) e in una detrazione dall'imposta lorda (pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28 mila euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40 mila euro), entrambi in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati.

Il provvedimento di conversione si distingue dal Decreto legge essenzialmente perché prevede (art.1, c.3) che i sostituti d’imposta riconoscano in via automatica il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano poi in sede di conguaglio la spettanza dello stesse. Se in tale sede il il trattamento integrativo si rivela non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

In cede di conversione è stato modificato anche il comma successivo (comma 4) che adesso stabilisce che i sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, mediante l'istituto della compensazione nell'ambito del modello di pagamento F24.

Si ricorda che per gli incapienti (coloro che hanno redditi inferiori a 8.145 euro) il Bonus non spetta, mentre per coloro che hanno redditi superiori a 28 mila euro l’importo della detrazione dipende dal reddito complessivo ed è determinato sulla base delle seguenti equazioni:

  • fra 28 mila euro e 35 mila euro l’importo è pari a: 480+120 (35.000-r/7.000) dove per r si intende il reddito complessivo;
  • fra 35 mila e 40 mila euro l’importo è pari a: 480+120 (40.000-r/5.000) dove per r si intende il reddito complessivo.