Approvata la conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2016
A cura della redazione
Il Senato della Repubblica, nella seduta del 24 febbraio 2016, ha approvato, senza apportare ulteriori modifiche, la conversione in Legge del DL Milleproroghe 2016, sul quale era già stata chiesta la fiducia alla Camera dei Deputati.
Tra le diverse disposizioni contenute nel provvedimento, ve ne sono alcune che interessano il mondo del lavoro e che vale la pena evidenziare.
In particolare viene prorogato al 2016 l’art.2, c.34, della L. 92/2012 ai sensi del quale in determinati casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NaSpI, non è dovuta, a carico del datore di lavoro, la somma pari al 41% del massimale mensile di NaSpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, prevista dal comma 31 del citato articolo 2.
Viene poi disposto che per i contratti di solidarietà, di cui all’atr. 1 del DL n. 726/1984, stipulati prima della data di entrata in vigore del D.lgs. n. 148/2015, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016 e per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo di 50 milioni di euro.
Viene estesa anche ai lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alle forme esclusive di assicurazione generale obbligatoria, la facoltà di accedere all'istituto previsto dal comma 284 della legge di stabilità 2016, ai sensi del quale tali lavoratori possono accedere al part-time (40-60%), ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Viene poi prorogato dal 29 febbraio al 30 marzo 2016 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale d’attuazione della predetta misura.
Infine viene prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per l’acquisto dell’efficacia delle disposizioni che consentono anche ai cittadini extracomunitari, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare gli stati, le qualità personali e i fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, c. 2, D.P.R. 445/2000; art. 2, c.1, D.P.R. 394/1999). Il termine per l’acquisto dell’efficacia delle disposizioni sull’autocertificazione da parte degli stranieri, originariamente fissato al 1° gennaio 2013 dal D.L. 5/2012, era stato prorogato al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013, al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014 e al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/210.
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