La Camera dei Deputati ha approvato la conversione del DL 228/2021 (meglio noto come Decreto Milleproroghe 2022), che tra le diverse disposizioni prevede, all’art.3, c. 6-septies, anche che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorna ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le altre novità di particolare rilievo sono le seguenti:

Fondo di solidarietà del credito (articolo 3, comma 5-undecies) - Viene estesa al 2022 l'operatività della deroga temporanea, relativa al fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, rispetto alla disciplina a regime dei fondi di solidarietà bilaterali. Più precisamente la deroga, già prevista per gli anni dal 2016 al 2019, consente che il fondo includa fra le finalità quella di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei soli successivi cinque anni, come invece previsto per i suddetti fondi a regime.

Differimento versamento IRAP (articolo 20-bis) – Viene posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative al Temporary framework. Si ricorda che la norma previgente disponeva che l'importo dell'imposta erroneamente non versata fosse dovuto entro il 31 gennaio 2022, senza applicazioni di sanzioni né interessi.

Contribuzione ai Fondi di solidarietà bilaterali (articolo 9, comma 5) – viene modificato l'art. 28 del DLgs 148/2015, mediante la soppressione al secondo periodo del comma 2 delle parole "in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti". Detto comma riguarda i nuovi fondi di solidarietà bilaterali costituiti per aziende precedentemente iscritte al FIS, prevedendo un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il FIS stesso, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario (ora assegno di integrazione salariale). Ne deriva che adesso i nuovi Fondi possono individuare un’aliquota contributiva minima diversa da quella stabilita per il FIS;

Autocertificazione per i cittadini extraUE (articolo 2, comma 2) – viene differito al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale i cittadini di Stati non appartenenti all'UE, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Anticipazioni negli appalti (articolo 3, comma 4) – viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento (in luogo del 20%). La proroga al 31 dicembre 2022 risulta necessaria per gli effetti positivi che produce sulla liquidità delle imprese favorendone gli investimenti anche in considerazione dell'attuale incremento dei costi delle materie prime.

Sanzioni per i sostituti d’imposta (art. 3, comma 5-bis) – si stabilisce che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione pari a 100 euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto d'imposta, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo rispetto a quello cui si riferisce la certificazione unica.

Mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (articolo 9, c.8-bis) – vengono stanziate ulteriori risorse per il 2022 per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della norma che, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, prevede che non si applichi la riduzione, inerente ai casi di proroghe successive alla seconda, dell’importo del trattamento di mobilità in deroga riconosciuto in favore dei lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. Si ricorda che sul punto l’INPS, con la circolare n. 151 del 2021, ha precisato che ai suddetti importi, nei casi di terza e quarta proroga, non si applica l’abbattimento del 40 per cento, mentre continuano a trovare applicazione le riduzioni del 10 per cento e del 30 per cento nei casi, rispettivamente, di prima e seconda proroga.

Riaperti i termini della rateizzazione (articolo 2-ter) - si riaprono i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVD-19) sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022. Inoltre si prevede che per le richieste di dilazione presentate entro il 30 aprile 2022, restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate, anche a seguito di una rinnovata dilazione con saldo delle rate scadute.