Approvato definitivamente, in data 20 febbraio 2002, il disegno di legge della Comunitaria 2001, che comporterà l'attuazione, tra le altre, della direttiva 93/104/CE in materia di orario di lavoro. In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale si riepiloga i singoli provvedimenti attinenti al mercato del lavoro. Orario di lavoro - L'art. 22 della Comunitaria delega il Governo all'emanazione, entro un anno dall'entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi volti all'attuazione della direttiva 93/104/CE (così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE) in materia di orario di lavoro. Ricordiamo che tale direttiva prevede: - Periodo minimo di riposo di 11 ore per ogni periodo di 24 ore; - Periodo minimo di riposo di 24 ore, in modo continuativo, per ogni periodo di 7 giorni; - La durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi le 48 ore, compreso le ore gli straordinari. Il Decreti attuativi dovranno comunque far salve le disposizioni previste nei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore di tali provvedimenti. Salute e sicurezza dei lavoratori - Il Governo dovrà modificare il D.Lgs. 626/94 in funzione dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15 novembre 2001 (Causa C-49/00) relativi, tra gli altri, alla mancata previsione dell'obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza esistenti nel luogo di lavoro e alla mancata definizione delle capacità e delle attitudini dei responsabili per la prevenzione dei rischi professionali. L'art. 21 della Comunitaria incide direttamente sugli art. 4 e 8 della 626/94, obbligando il datore di lavoro all'utilizzo di servizi esterni di prevenzione, ove non disponga delle competenze interne necessarie. Inoltre si stabilisce che la valutazione del rischio comprenda tutti rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori. Trasferimento d'azienda - Il Governo dovrà inoltre attuare, sempre entro un anno dall'entrata in vigore della Comunitaria, la direttiva 2001/23, che estende l'obbligo di mantenimento dei diritti, in caso di trasferimento d'azienda, anche per i lavoratori part time, a termine e temporanei.