L’Agenzia delle entrate ha approvato, con provvedimento del 15.1.2018, prot. 10729/2018, la Certificazione Unica CU/2018 che i sostituti d’imposta (e non solo) sono tenuti a utilizzare per attestare i redditi di lavoro dipendente/equiparati/assimilati (art. 49 e 50 del TUIR), autonomo/provvigioni/diversi (artt. 53 e 67 del TUIR – Art. 19, D.Lgs. 114/1998), compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi (art. 21, c. 15, L. 449/1997),  a seguito di procedure di esproprio (art. 11, L. 413/1991), corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto (art. 25-ter, DPR 600/1973), indennità corrisposte per  cessazione di rapporti di agenzia (art. 17, c. 1, lettere d), e) e f), del TUIR) e corrispettivi per contratti di locazione  di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 gg. - c.d. locazioni brevi (art. 4, D.L. 50/2017, L. 96/2017), corrisposti nel 2017, i contributi previdenziali e assistenziali e dati assicurativi INAIL, nonché le ritenute d’acconto operate e le detrazioni effettuate. Il medesimo provvedimento ha approvato le relative istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche.

Anche per il 2018 è confermato (attuazione del D. Lgs. 175/2014 - finalizzato, principalmente, alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, modello 730 - e art. 1, c. 952, L. 208/2015) lo sdoppiamento dell’adempimento (certificazione unica) in capo ai sostituti d’imposta. In particolare, tenendo conto anche della modifica strutturale relativa ai termini di consegna della certificazione ai lavoratori interessati e di trasmissione all’Agenzia delle entrate, disposta dal D.L. 193/2016 (L. 225/2016), art. 7-quater, cc. 14 e 15 (correttivo dell’art. 4 del DPR 322/1998) e dalla L. 205/2017, art. 1, commi 932 e ss., l’adempimento è così strutturato:

  • Una certificazione, da trasmettere (telematicamente) entro il 7 marzo 2018, all’Agenzia delle entrate, denominata certificazione unica CU/2018 modello ordinario. Quest’ultima certificazione è finalizzata per la predisposizione del modello 730 precompilato e sostituisce, per la corrispondente parte, il modello 770 (dal 2017, unificato), che (in attuazione della L. 208/2015, art.1 c. 952), per quanto riguarda i dati corrispondenti alla CU, risulterà esclusivamente composta da un frontespizio e dai prospetti DI, ST, SV, SX e SV. Il termine si sposta al 31 ottobre 2018 per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (L. 205/2017).
  • Una certificazione, da consegnare, entro il 3 aprile 2018 (cadendo il 31.3.2018 di sabato ed essendo festivo il lunedì successivo), ai lavoratori interessati, denominata Certificazione Unica CU/2018 modello sintetico (i dati sono quelli del modello ordinario con i campi evidenziati dal tratteggio).

La sezione riguardante la certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale presenta alcune importanti novità. In particolare, nella sezione “somme erogate per premio di risultato” sono presenti 7 nuovi campi (per effetto di interventi normativi in materia decorrenti dal 2017 – L. 232/2016). Le istruzioni oltre a ricordare le modifiche legislative intervenute (L. 236/2017 e D.L. 50/2017, L. 96/2017) precisano (sia per le informazioni riferite sia al codice 1 senza coinvolgimento paritetico dei lavoratori sia al codice 2 coinvolgimento paritetico dei lavoratori – permette, accordi stipulati precedentemente il 24.4.2017, di elevare € 4.000 il limite detassabile) che si deve operare come segue:

  • Campi 574 e 584: indicare il benefit costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari (importo già indicato nei campi 573 e 583) (modelli ordinario e sintetico);
  • Campi 575 e 585: indicare il benefit costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine di assistenza sanitaria integrativa (importo già indicato nei campi 573 e 583) (modelli ordinario e sintetico)
  • Campi 579 e 589: occorre riportare le somme e i valori di cui all’art. 51, comma 4 del DPR 917/1986 (auto in uso promiscuo – prestiti agevolati – fabbricati concessi in locazioni, in uso o in comodato - servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte del premio di risultato. L’art. 1, comma 184 della legge 208/2015 ha previsto, in tale ipotesi la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non prevedendo, quindi, l’assoggettamento all’imposta sostitutiva (modelli ordinario e sintetico).

Un’altra novità di rilievo riguarda la sezione “familiari a carico” (sempre in relazione alla certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale). Quest’anno le istruzioni precisano che l’indicazione dei dati è richiesta (lo scorso anno le istruzioni indicavano “potranno”) anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico (detta precisazione è finalizzata alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata, in quanto si permette all’A.E. di inserire altri oneri deducibili/detraibili legati ai familiari a carico che la stessa Agenzia riceve da altri soggetti). Inoltre, le istruzioni precisano anche quanto segue: “Si precisa che in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso” (modelli ordinario e sintetico).