Approvata definitivamente la legge di Bilancio 2018
A cura della redazione
Sulla GU n.302/2017 (Suppl. Ordinario n. 62), è stata pubblicata la Legge 27/12/2017 n.205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Diverse disposizioni del provvedimento interessano il lavoro. In primis, si rileva che il comma 28 dell’articolo unico di legge, amplia nuovamente il novero dei servizi che possono rientrare nel welfare aziendale. In particolare, con una modifica all’art. 51 del TUIR, si dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR che siano a carico del lavoratore.
Il successivo comma 46 riconosce a tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione riconducili al Piano nazionale Industria 4.0. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo di 300.000 euro all’anno per beneficiario.
Un’ulteriore disposizione di particolare rilievo è quella riportata nel comma 100 che, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, riconosce ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le ulteriori condizioni richieste. Per poter beneficiare dell’esonero, oltre al rispetto dei principi generali in materia di fruizione degli incentivi, i datori non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. Inoltre, l’incentivo è revocato se nei sei mesi successivi all’assunzione a cui si riferisce l’incentivo, è licenziato il lavoratore assunto con l’esonero o un altro lavoratore con la stessa qualifica di inquadramento e appartenente alla medesima unità produttiva. L’esonero si applica anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. L’esonero contributivo è totale (100%) fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore, almeno il 30% delle ore di alternanza scuola-lavoro o che hanno svolto, presso lo stesso, periodi di apprendistato di 1° o 3° livello.
Il comma 136 estende l‘ambito di applicazione dell'assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale. L'estensione è prevista con esclusivo riferimento ai casi di conclusione (al termine della procedura di consultazione sindacale, successiva alla richiesta di accesso al trattamento straordinario) di accordi contenenti un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.
Ulteriori novità riguardano, tra gli altri, i seguenti aspetti: bonus Renzi; CIGS; sgravio per giovani imprenditori agricoli, Rita; Ape sociale, pensioni; contributo di licenziamento (per i licenziamenti collettivi); esodo dei lavoratori anziani; lavoratori precoci; fondi di previdenza complementare, FOND-INPS; REI; violenza di genere; detrazioni per figli a carico; società sportive dilettantistiche; ANPAL; lavoro occasionale degli steward; sportivi professionisti; centri per l’impiego; assunzioni incentivate nel Mezzogiorno; pagamento delle retribuzioni; differimento dei termini delle dichiarazioni fiscali.
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