Approvata definitivamente la conversione del Decreto fiscale 2018
A cura della redazione
Nella seduta di giovedì 13 dicembre 2018, la Camera dei deputati, dopo aver votato, con 310 voti favorevoli e 228 voti contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del DL 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (C. 1408), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, ha approvato in via definitiva il provvedimento.
Tra le disposizioni che interessano il mondo del lavoro si evidenziano le seguenti.
L’articolo 25 reca disposizioni in materia di durata della CIGS. In particolare, modificando l’articolo 22-bis del D.Lgs. n.148/2015 si sopprime il limite minimo dimensionale dell'organico dell'impresa richiesto per la concessione della proroga della CIGS, per riorganizzazione o crisi aziendale, oltre i limiti massimi di durata previsti dalla normativa generale. Resta fermo che la proroga in deroga può essere concessa solo negli anni 2018 e 2019 e restano ferme le altre condizioni relative ad essa. Queste ultime concernono, tra l'altro, la presentazione di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale, che contemplino specifiche azioni di politiche attive, e la circostanza che il programma o il piano, sottostanti la concessione del trattamento in oggetto, non siano attuabili entro i limiti generali di durata del trattamento. Inoltre si prevede, secondo le stesse condizioni poste per la concessione della proroga suddetta e nell’ambito delle medesime risorse disponibili, la possibilità di concedere la proroga in deroga anche della CIGS relativa alla causale contratto di solidarietà, sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo collettivo che costituisce il contratto di solidarietà.
A questa disposizione, già presente nel DL 119/2018, nel corso dell’esame del provvedimento in Senato, se ne sono aggiunte altre tre.
In particolare l’art.25-bis stabilisce che, con esclusivo riferimento alle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, le disposizioni sulla possibilità di concessione di un trattamento di mobilità in deroga, previste dall’articolo 53-ter del D.L. 50/2017, si applicano anche ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga (oltre che, come già previsto, a quelli che risultino beneficiari di uno dei suddetti due trattamenti alla data del 1° gennaio 2017).
L’articolo 25-ter, invece, amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, ricorrendo determinate condizioni, la mobilità in deroga.
Più nel dettaglio, l'articolo estende la concessione della mobilità in deroga, prevista dall’articolo 1, comma 142, della L. 205/2017, anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che abbiano cessato o cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 (per i casi di cessazione nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 il medesimo trattamento è riconosciuto dal richiamato articolo 1, comma 142, della L. n. 205/2017). Il suddetto trattamento viene concesso per 12 mesi e a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva (individuate con apposito piano regionale); si prevede altresì che il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
Infine, l’articolo 25-quater prevede l'istituzione di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, disponendo altresì una rimodulazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche migratorie e del Fondo nazionale per le politiche sociali.
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