L'art. 36, c. 32, del provvedimento in esame nel riscrivere il comma 1 dell'art. 3 del TUIR (recante base imponibile) ha stabilito, con decorrenza periodo d'imposta 2006 (v. Circ. A.E. 28/E/2006), che per i non residenti, il reddito complessivo è formato dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e, per effetto della modifica apportata anche all'art. 24 del medesimo DPR, l'imposta dei non residenti è calcolata sul reddito prodotto in Italia. Dal predetto reddito: - sono deducibili (trattasi di una conferma) solo gli oneri di cui all'art. 10, c. 1, lettere a) (canoni, livelli e censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili), g) (contributi e donazioni in favore di organizzazioni non governative), h) (indennità per perdite dell'avviamento), i) (erogazioni liberali a favore del clero chiesa cattolica) e l) (altre erogazioni liberali); - non sono applicabili le deduzioni per la progressività della tassazione (art. 11- No tax area), in precedenza applicabili; - non sono applicabili (trattasi, anche in questo caso di una conferma) le deduzioni per i carichi di famiglia (art. 12 - no tax family area). Spetta invece la detrazione (19%) per i seguenti oneri (art. 15): . interessi passivi per prestiti e interessi agrari (lettera a)); . interessi passivi per prestiti e interessi ipotecari (lettera b)); . spese sostenute da soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate (lettera g); . erogazioni liberali a favore dello Stato, regioni e enti locali e beni ceduti gratuitamente (lettere h) e h-bis)); . erogazioni liberali a favore di enti o istituzione pubbliche (lettera i)). Nella determinazione del reddito per i non residenti occorre verificare anche la presenza di un'eventuale convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni. Decorrenza - L'Agenzia delle entrate, con la circ. 28/E/2006, ha precisato che la norma in argomento trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2006 e quindi è immediatamente operativa. Vale a dire che, per i soggetti interessati, trova immediata applicazione l'esclusione della no tax area a partire dalle retribuzioni corrisposte dal 4-7-2006. Per quanto riguarda il recupero delle quote di deduzione indebite riconosciute nei periodi di paga precedenti, si provvederà in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. La circolare permette altresì, per evitare un aggravio ai contribuenti interessati (la trattenuta in un'unica soluzione potrebbe essere molto pesante), che il sostituto possa distribuire la trattenuta nei prossimi periodi di paga (vale a dire che provvederà a calcolare subito la maggior imposta dovuta per i periodi di paga pregressi e al recupero rateizzato dalle prossime retribuzioni del 2006). Chi è il non residente - L'agenzia delle entrate, con il manuale per la dichiarazione dei redditi dei residenti all'estero, precisa che ai fini delle imposte sul reddito sono considerati "non residenti" (art. 2 del TUIR) coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta (per le persone fisiche il periodo d'imposta è quello che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), vale a dire per almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello stato né il domicilio (sedi principali di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). La mancanza di uno solo dei citati requisiti fa si che il contribuente interessato sia considerato residente. Lo status di "non residente" può essere rivestito non solo da cittadini stranieri ma anche da cittadini italiani che risiedono fuori dal territorio nazionale. La modifica legislativa in argomento si rifletterà massicciamente, già a partire dal 2006, nei rapporti di lavoro con i lavoratori stranieri, con particolare riferimento agli extracomunitari. Occorrerà quindi verificare con più attenzione, se i soggetti interessati siano già in possesso o meno dello status di "residente fiscale". Si pensi ai lavoratori extracomunitari che svolgono sul territorio nazionale attività stagionale per periodi non superiori a 6 mesi nell'anno e ai lavoratori che entrano regolarmente in Italia, attraverso i flussi programmati, successivamente al 2 luglio (3 luglio negli anni bisestili). Per i citati soggetti stagionali risulterebbero non applicabili le deduzioni, mentre per i predetti nuovi ingressi le deduzioni potrebbero essere applicati dal periodo d'imposta successivo. In attesa dei chiarimenti ministeriali, si ritiene che, al fine di semplificare gli adempimenti del datore di lavoro, la verifica dello status di residente fiscale possa essere fatta attraverso il permesso di soggiorno (data del rilascio; durata; richiesta proroga). Conseguentemente si potrebbero verificare le seguenti situazioni: . lavoratore stagionale con permesso di soggiorno di 5 mesi: non spettano le deduzioni; . lavoratore che entra in Italia, attraverso i flussi, in data 1° giugno, con permesso di soggiorno di due anni: spettano subito le deduzioni; . lavoratore che entra in Italia, attraverso i flussi, in data 1° ottobre, con permesso di soggiorno di 2 anni: per l'anno d'ingresso non spettano le deduzioni, per gli anni successivi spettano le deduzioni.