La normativa al 3-7-2006 - Il TUIR vigente alla data del 3-7-2006 stabiliva che non concorrevano a formare il reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente,  a condizione che il predetto ammontare risultasse almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentavano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento,  la predetta differenza concorrerà in ogni caso interamente a formare il reddito.

In sostanza,  rispettate le predette condizioni il "guadagno" del dipendente (o collaboratore/amministratore)  non costituiva reddito di lavoro dipendente ma base imponibile (reddito di capitale)  per il calcolo dell'imposta sostitutiva del 12,50 (capital gain).

 

La normativa del 4-7-2006 - La legge 248  mantiene in vita la predetta agevolazione fiscale (il testo originario del D.L.  223/2006 ne prevedeva l'abrogazione)  ma la limita al verificarsi di due ulteriori condizioni.  In particolare, il legislatore ha aggiunto i seguenti periodi al c. 2-bis del citato art. 51 del TUIR: "la disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa la periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine,  l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite,  la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito".

Conseguentemente, le condizioni, dal 4-7-2006, per godere del beneficio (esclusione dal reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore dei titoli all'assegnazione e l'importo pagato dal lavoratore con assoggettazione di tale differenza a imposta sostitutiva, capital gain) sono ora, anche per i piani deliberati anteriormente al 5-7-2006, le seguenti:

·        il prezzo pagato  dal dipendente deve essere almeno pari al valore delle azioni al momento dell'offerta;

·        la partecipazione, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente devono rappresentare una percentuale di diritto al voto esercitatile in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale, non superiore al 10%;

·        il dipendente non deve cedere le azioni ricevute nei 5 anni successivi alla data di assegnazione e che nello stesso periodo non siano utilizzate per costituire garanzie in qualsiasi forma;

·         il valore delle azioni assegnare non deve superare l'importo della retribuzione  lorda annua (relativa al rapporto di lavoro con riferimento al quale viene erogato il fringe benefit) relativa al periodo d'imposta precedente a quello dell'assegnazione;

 

Le precisazioni dell'Agenzia delle entrate - L'agenzia delle entrate con la Circ. 28/E/2006,  ha fornito, in materia, i primi chiarimenti, in particolare:

·        condizione temporale di 5 anni:  per mantenere il beneficio, le azioni,  nel predetto periodo di 5 anni,  non devono essere cedute ne riacquistate dal datore di lavoro e dalla società emittente né utilizzate a garanzia per l'ottenimento di finanziamento o essere oggetto di mandato a vendere. Il mancato rispetto di tale condizione, anche se riferito a parte delle azioni in questione, comporta l'obbligo di tassare nel periodo d'imposta in cui si verifica la cessione o la costituzione di garanzia, quale reddito di lavoro dipendente (la tassazione deve essere eseguita con il primo periodo di paga utile, successivo all'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro  della cessione o della garanzia). A tale proposito,  secondo l'agenzia delle entrate,  il datore di lavoro è tenuto ad informare i dipendenti (e collaboratori/amministratori),   che esercitano il diritto di opzione previsto dal piano di stock option, circa l'obbligo di comunicare allo stesso il verificarsi delle predette, situazioni anche se intervengono dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

·        Cessazione del rapporto di lavoro:  occorre distinguere se il beneficiario delle azioni si rioccupa presso un altro datore di lavoro o acquisisce lo status di pensione ovvero  non intrattenga alcun rapporto di lavoro o non percepisca alcun trattamento pensionistico, in particolare:

-         rioccupazione (come dipendente o collaboratore) o pensionamento: il datore di lavoro che ha assegnato le azioni per effetto dell'esercizio dell'opzione previsto dal  piano di stock option,  venendo a conoscenza del mancato rispetto delle condizioni sopra citate, dovrà comunicare al nuovo datore di lavoro o all'ente erogatore della pensione l'importo che dovrà essere posto a tassazione in capo al lavoratore interessato (vale a dire l'importo che dovrà essere sommato alle normali competenze per il calcolo della tassazione corrente). Se il nuovo datore di lavoro (o ente pensionistico) viene a conoscenza direttamente della predetta situazione, dovrà attivarsi al fine di conoscere l'importo da sottoporre a tassazione. Se il lavoratore acquisisce lo status di pensionato e contemporaneamente si rioccupa con dipendente o collaboratore si ritiene che la comunicazione dell'importo da tassare debba essere inoltrata:

§         indifferente al nuovo datore di lavoro o all'ente pensionistico, se i due trattamenti sono interamente cumulabili;

§         all'ente pensionistico, se il datore di lavoro effettua la trattenuta pensionati (lavoro dipendente non cumulabile con la pensione);

§         al datore di lavoro committente, nel caso in cui il lavoratore abbia concluso un nuovo rapporto di lavoro con contratto di collaborazione e la pensione risulta parzialmente  cumulabile con il reddito autonomo;

-         nessun rapporto di lavoro e nessun trattamento pensionistico: le ritenute devono essere operate dal datore di lavoro che ha assegnato le azioni. Non essendoci competenze per effettuare la rivalsa delle relative ritenute, il lavoratore ha l'obbligo di corrispondere all'ex datore di lavoro la relativa provvista.

L'obbligo di provvista si ritiene debba essere osservato anche nel caso di lavoratori rioccupati e il nuovo datore di lavoro non ha sufficiente retribuzione per effettuare le ritenute;

-         limite reddituale:  il mantenimento del beneficio fiscale è condizionato, come precedentemente precisato,  anche dal fatto che il valore delle azioni assegnate non superino l'importo della retribuzione lorda annua relativa al periodo d'imposta precedente a quello dell'assegnazione. La retribuzione a cui fare riferimento è quella al lordo di imposte, contributi e deduzioni (rilevabili dal CUID) ed è relativa al solo rapporto di lavoro con riferimento al quale viene erogato il "fringe benefit" (non contano quindi le retribuzioni corrisposte da altri datori di lavoro,  così come non rilevano i redditi corrisposti nel periodo d'imposta interessato e relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata). In  mancanza della retribuzione dell'anno precedente (esempio perché pensionato o perché non occupato), si deve fare riferimento, precisa l'Agenzia delle entrate,  all'ultima retribuzione lorda annua relativa al rapporto di lavoro per il quale al fringe benefit è stato erogato.

 

Aspetti contributivi  - Si ricorda che per effetto delle regole in materia di armonizzazione degli imponibili fiscale e contributivo (D. Lgs. 314/1997), il fringe benefit che diventa reddito di lavoro dipendente  ai fini fiscali, diventa, nella stessa misura, reddito imponibile ai fini contributivi (sempre che non vigono, per tale fine, salari convenzionali o il valore fa eccedere il massimale contributivo previsto per determinati istituti contributivi o tipologie contrattuali).

Per quanto riguarda le stock option in questione, il legislatore ha però modificato la portata generale della predetta norma, stabilendo che:

-         il reddito derivante dall'applicazione delle nuove norme rileva ai fini contributivi (previdenziali/assistenziali/assicurativi) in forza di piani di incentivazione deliberati successivamente al 4-7-2006 (vale a dire che per i vecchi piani anche se l'assegnazione delle azioni determina un reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali, per effetto del mancato rispetto delle nuove condizioni, tale reddito  non rileva ai fini contributivi);

-         i contributi versati,  ai fini del calcolo delle prestazioni che dovrà erogare l'ente, rilevano esclusivamente sulle anzianità maturate in data successiva al 4-7-2006.

Ciò significa che, con esclusivo riferimento ai piani di stock option deliberati  dal 5-7-2006, qualora non vengano rispettate le nuove condizioni introdotte dalla Legge 248, il fringe benefit determinato ai fini fiscali (reddito di lavoro dipendente) rileva anche ai fini contributivi (il mancato rispetto delle vecchie condizioni fa scattare, invece, l'obbligazione contributiva in ogni caso, quindi anche con riferimento ai vecchi piani). L'obbligazione contributiva, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella circ. 28/E/2006, scatta anche quando la cessione delle azioni o l'utilizzo delle stesse a garanzia avvenga prima del periodo fissato dalla legge ma  successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Su quest'ultimo punto (l'Agenzia delle Entrate non entra nel dettaglio) occorre fare, in attesa che gli enti interessati ne spieghino l'esatta portata, alcune considerazioni riguardo al soggetto tenuto a tale obbligazione. Ovviamente, non si possono applicare le istruzioni fornite per l'individuazione del soggetto obbligato a determinare le ritenute fiscali,  in quanto l'obbligazione contributiva compete (se compete) in ogni caso al datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro che ha generato il reddito.

 

In particolare, secondo l'orientamento dell'Agenzia delle entrate, si potrebbero prospettare, tra un po'  di tempo (sono interessati, ai fini contributivi e con riferimento alle nuove condizioni, i soli  piani di stock option deliberati dal 5-7-2006),  le situazioni riportate nella tabella che segue,  che complicherebbero notevolmente la gestione dell'obbligazione contributiva.

 

Situazioni possibili nel caso in cui non vengono rispettatele nuove condizioni della L. 248/2006

Datore di lavoro originario

Nuovo datore di lavoro

Ente pensionistico

Calcola le ritenute fiscali e le versa

Calcola i contributi e li versa

Calcola le ritenute fiscali e le versa

Calcola i contributi e li versa

Calcola le ritenute fiscali e le versa

Calcola i contributi e li versa

Il lavoratore è ancora dipendente del datore di lavoro che ha assegnato le azioni

 

SI

 

SI

 

 

 

 

Il lavoratore ha cessato il rapporto di lavoro:

-         si è rioccupato;

-         ha acquisito lo status di pensionato;

-         è pensionato e rioccupato contemporaneamente con cumulo totale;

-         è pensionato e rioccupato come collaboratore con cumulo parziale;

-         è pensionato e rioccupato come dipendente con divieto di cumulo

-         non è occupato e non è pensionato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI (2)

 

 

 

SI (3)

SI (3)

 

SI (3)

 

 

 

SI (3)

 

 

 

SI (3)

 

 

 

SI (4)

 

 

SI

 

 

SI (1)

 

 

 

SI

 

 

 

 

SI

 

SI (1)

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

N.B. Ai fini fiscali le nuove condizioni rilevano anche per i piani deliberati prima del 5.7.2006, mentre ai fini contributivi le stesse rilevano solo i piani deliberati dal 5.7.2007.

 

(1)    Si  ritiene che possa essere comunicato alternativamente al nuovo datore di lavoro  o all'ente pensionistico;

(2)    Il lavoratore deve provvedere a fornire la provvista per il versamento all'ex datore di lavoro;

(3)    I contributi a carico del lavoratore,  essendo deducibili dal reddito, si ritiene  possano essere comunicati al soggetto che effettua la ritenuta per tenerne conto in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto;

(4)    Il lavoratore dovrà fornire anche la provvista per il versamento della contribuzione a suo carico (normalmente 8,89%). 

 

 

L'assoggettamento contributivo determina anche l'obbligo di segnalazione all'INPS  del reddito in questione attraverso la procedura EMENS (occorrerà attendere le istruzioni dell'Istituto).

In attesa di conoscere il parere degli enti previdenziali,  assistenziali e assicurativi interessati,  si potrebbe però sostenere una tesi diversa da quella ipotizzata dall'Agenzia delle entrate (e sviluppata nella precedente tabella).

L'INPS, già con la circolare N. 11 del 22-1-2001 (riferita alla normativa previgente),  aveva precisato che per i redditi derivanti da operazioni di azionariato ai dipendenti (azionato diffuso e stock option) che scaturiscono successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, sia possibile derogare al principio generale secondo il quale  l'assoggettamento al prelievo contributivo avvenga sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali.  Ciò comporta secondo l'INPS, che i redditi in questione devono essere esclusi da contribuzione sia per lavoratore percettore delle somme sia per l'ex datore di lavoro.

Si ritiene, quindi,  che, anche la nuova situazione prospettata dalla L. 248, possa rientrare nella casistica sopra descritta,  a prescindere da quanto precisato dall'Agenzia delle entrate.

Tale affermazione si ritiene supportata anche dal fatto che il legislatore nel definire l'obbligo contributivo non ha in alcun modo precisato che detto obbligo risulti osservabile anche dopo  la cessazione del rapporto.