Approfondimento Manovra Bis - condizioni più restrittive per le stock option
A cura della redazione
In sostanza,
rispettate le predette condizioni il "guadagno"
del dipendente (o collaboratore/amministratore)
non costituiva reddito di lavoro dipendente ma base imponibile (reddito
di capitale) per il calcolo dell'imposta
sostitutiva del 12,50 (capital gain).
La normativa del 4-7-2006
- La legge 248 mantiene in vita la
predetta agevolazione fiscale (il testo originario del D.L. 223/2006 ne prevedeva l'abrogazione) ma la limita al verificarsi di due ulteriori condizioni.
In particolare, il legislatore ha aggiunto i seguenti periodi al c.
2-bis del citato art. 51 del TUIR: "la disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le
azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che
siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle
azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla
retribuzione lorda annua del dipendente relativa la periodo d'imposta
precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del
predetto termine, l'importo che non ha
concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare
il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo di imposta
in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto
limite, la differenza tra il valore
delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal
dipendente concorre a formare il reddito".
Conseguentemente, le condizioni,
dal 4-7-2006, per godere del beneficio (esclusione dal
reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore dei titoli
all'assegnazione e l'importo pagato dal lavoratore con assoggettazione
di tale differenza a imposta sostitutiva, capital gain) sono ora, anche per i
piani deliberati anteriormente al 5-7-2006, le seguenti:
·
il prezzo pagato dal dipendente deve essere almeno pari al
valore delle azioni al momento dell'offerta;
·
la partecipazione, i
titoli o i diritti posseduti dal dipendente devono rappresentare una
percentuale di diritto al voto esercitatile in assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale, non superiore al 10%;
·
il dipendente non deve
cedere le azioni ricevute nei 5 anni successivi alla data di assegnazione e che
nello stesso periodo non siano utilizzate per costituire garanzie in qualsiasi
forma;
·
il valore delle azioni assegnare non deve superare l'importo
della retribuzione lorda annua (relativa
al rapporto di lavoro con riferimento al quale viene erogato il fringe benefit) relativa al periodo d'imposta precedente a
quello dell'assegnazione;
Le precisazioni dell'Agenzia
delle entrate - L'agenzia delle entrate con la Circ.
28/E/2006, ha fornito, in materia, i
primi chiarimenti, in particolare:
·
condizione
temporale di 5 anni: per mantenere
il beneficio, le azioni, nel predetto
periodo di 5 anni, non devono essere
cedute ne riacquistate dal datore di lavoro e dalla società emittente né
utilizzate a garanzia per l'ottenimento di finanziamento o essere oggetto di
mandato a vendere. Il mancato rispetto di tale condizione, anche se riferito a
parte delle azioni in questione, comporta l'obbligo di tassare nel periodo
d'imposta in cui si verifica la cessione o la
costituzione di garanzia, quale reddito di lavoro dipendente (la tassazione
deve essere eseguita con il primo periodo di paga utile, successivo
all'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della cessione o della garanzia). A tale
proposito, secondo l'agenzia delle
entrate, il datore di lavoro è tenuto ad
informare i dipendenti (e collaboratori/amministratori), che esercitano il diritto di
opzione previsto dal piano di stock option,
circa l'obbligo di comunicare allo stesso il verificarsi delle predette,
situazioni anche se intervengono dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
·
Cessazione del rapporto di lavoro: occorre distinguere se il beneficiario delle
azioni si rioccupa presso un altro datore di lavoro o acquisisce lo status di
pensione ovvero non intrattenga
alcun rapporto di lavoro o non percepisca alcun trattamento pensionistico, in
particolare:
-
rioccupazione (come
dipendente o collaboratore) o pensionamento: il datore di lavoro che ha
assegnato le azioni per effetto dell'esercizio dell'opzione previsto dal piano di stock option, venendo a conoscenza del mancato rispetto
delle condizioni sopra citate, dovrà comunicare al nuovo datore di lavoro o
all'ente erogatore della pensione l'importo che dovrà essere posto a tassazione
in capo al lavoratore interessato (vale a dire l'importo che dovrà essere
sommato alle normali competenze per il calcolo della tassazione corrente). Se
il nuovo datore di lavoro (o ente pensionistico) viene
a conoscenza direttamente della predetta situazione, dovrà attivarsi al fine di
conoscere l'importo da sottoporre a tassazione. Se il
lavoratore acquisisce lo status di pensionato e contemporaneamente si rioccupa
con dipendente o collaboratore si ritiene che la comunicazione dell'importo da
tassare debba essere inoltrata:
§
indifferente al nuovo
datore di lavoro o all'ente pensionistico, se i due trattamenti sono
interamente cumulabili;
§
all'ente pensionistico,
se il datore di lavoro effettua la trattenuta pensionati (lavoro dipendente non
cumulabile con la pensione);
§
al datore di lavoro
committente, nel caso in cui il lavoratore abbia concluso un nuovo rapporto di
lavoro con contratto di collaborazione e la pensione risulta parzialmente cumulabile con il reddito autonomo;
-
nessun rapporto di
lavoro e nessun trattamento pensionistico: le ritenute devono essere
operate dal datore di lavoro che ha assegnato le azioni. Non essendoci
competenze per effettuare la rivalsa delle relative
ritenute, il lavoratore ha l'obbligo di corrispondere all'ex datore di lavoro
la relativa provvista.
L'obbligo di provvista si
ritiene debba essere osservato anche nel caso di lavoratori rioccupati e il
nuovo datore di lavoro non ha sufficiente retribuzione per effettuare
le ritenute;
-
limite reddituale: il
mantenimento del beneficio fiscale è condizionato, come precedentemente
precisato, anche dal fatto che il valore
delle azioni assegnate non superino l'importo della retribuzione lorda annua
relativa al periodo d'imposta precedente a quello dell'assegnazione. La
retribuzione a cui fare riferimento è quella al lordo di imposte,
contributi e deduzioni (rilevabili dal CUID) ed è relativa al solo rapporto di
lavoro con riferimento al quale viene erogato il "fringe
benefit" (non contano quindi le retribuzioni corrisposte da altri datori di
lavoro, così come non rilevano i redditi
corrisposti nel periodo d'imposta interessato e relativi ad anni precedenti
soggetti a tassazione separata). In
mancanza della retribuzione dell'anno precedente (esempio perché
pensionato o perché non occupato), si deve fare riferimento,
precisa l'Agenzia delle entrate,
all'ultima retribuzione lorda annua relativa al rapporto di lavoro per
il quale al fringe benefit è stato erogato.
Aspetti contributivi - Si ricorda che per effetto delle regole in materia di armonizzazione degli imponibili fiscale e contributivo
(D. Lgs. 314/1997), il fringe
benefit che diventa reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali, diventa, nella stessa
misura, reddito imponibile ai fini contributivi (sempre che non vigono, per
tale fine, salari convenzionali o il valore fa eccedere il massimale
contributivo previsto per determinati istituti contributivi o tipologie
contrattuali).
Per quanto riguarda le stock option in questione, il legislatore ha però modificato la
portata generale della predetta norma, stabilendo che:
-
il reddito derivante
dall'applicazione delle nuove norme rileva ai fini contributivi
(previdenziali/assistenziali/assicurativi) in forza di piani di incentivazione
deliberati successivamente al 4-7-2006 (vale a dire che per i vecchi piani
anche se l'assegnazione delle azioni determina un reddito di lavoro dipendente ai
fini fiscali, per effetto del mancato rispetto delle nuove condizioni, tale
reddito non rileva ai fini
contributivi);
-
i contributi versati, ai fini del calcolo delle prestazioni che
dovrà erogare l'ente, rilevano esclusivamente sulle anzianità maturate in data
successiva al 4-7-2006.
Ciò significa che, con esclusivo
riferimento ai piani di stock option deliberati dal 5-7-2006, qualora non vengano
rispettate le nuove condizioni introdotte dalla Legge 248, il fringe benefit determinato ai fini fiscali (reddito di
lavoro dipendente) rileva anche ai fini contributivi (il mancato rispetto delle
vecchie condizioni fa scattare, invece, l'obbligazione contributiva in ogni
caso, quindi anche con riferimento ai vecchi piani). L'obbligazione contributiva,
secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella circ. 28/E/2006,
scatta anche quando la cessione delle azioni o l'utilizzo delle stesse a
garanzia avvenga prima del periodo fissato dalla legge
ma successivamente alla cessazione del
rapporto di lavoro.
Su quest'ultimo punto (l'Agenzia delle Entrate non entra
nel dettaglio) occorre fare, in attesa che gli enti
interessati ne spieghino l'esatta portata, alcune considerazioni riguardo al
soggetto tenuto a tale obbligazione. Ovviamente, non si possono applicare le
istruzioni fornite per l'individuazione del soggetto obbligato a determinare le
ritenute fiscali, in
quanto l'obbligazione contributiva compete (se compete) in ogni caso al
datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro che ha generato il reddito.
In particolare, secondo
l'orientamento dell'Agenzia delle entrate, si potrebbero prospettare, tra un
po' di tempo (sono interessati, ai fini
contributivi e con riferimento alle nuove condizioni, i soli piani di stock option
deliberati dal 5-7-2006), le situazioni riportate nella tabella che
segue, che complicherebbero notevolmente
la gestione dell'obbligazione contributiva.
Situazioni
possibili nel caso in cui non vengono rispettatele nuove condizioni della L.
248/2006 |
Datore di lavoro
originario |
Nuovo datore di
lavoro |
Ente pensionistico |
|||
Calcola le ritenute fiscali
e le versa |
Calcola i contributi e li
versa |
Calcola le ritenute fiscali
e le versa |
Calcola i contributi e li
versa |
Calcola le ritenute fiscali
e le versa |
Calcola i contributi e li
versa |
|
Il lavoratore è ancora
dipendente del datore di lavoro che ha assegnato le azioni |
SI |
SI |
|
|
|
|
Il lavoratore ha cessato il
rapporto di lavoro: -
si è rioccupato; -
ha acquisito lo status di
pensionato; -
è pensionato e rioccupato
contemporaneamente con cumulo totale; -
è pensionato e rioccupato
come collaboratore con cumulo parziale; -
è pensionato e rioccupato
come dipendente con divieto di cumulo -
non è occupato e non è
pensionato |
SI (2) |
SI
(3) SI
(3) SI
(3) SI
(3) SI
(3) SI
(4) |
SI SI
(1) SI |
|
SI SI
(1) SI |
|
N.B. Ai fini
fiscali le nuove condizioni rilevano anche per i piani deliberati prima del
5.7.2006, mentre ai fini contributivi le stesse rilevano solo i piani
deliberati dal 5.7.2007. (1)
Si ritiene che
possa essere comunicato alternativamente al nuovo datore di lavoro o all'ente pensionistico; (2)
Il lavoratore deve provvedere a
fornire la provvista per il versamento all'ex datore di lavoro; (3)
I contributi a carico del lavoratore, essendo deducibili dal reddito, si
ritiene possano essere comunicati al
soggetto che effettua la ritenuta per tenerne conto
in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto; (4)
Il lavoratore dovrà fornire anche la provvista per il
versamento della contribuzione a suo carico (normalmente 8,89%). |
L'assoggettamento contributivo determina
anche l'obbligo di segnalazione all'INPS
del reddito in questione attraverso la procedura EMENS (occorrerà
attendere le istruzioni dell'Istituto).
In attesa
di conoscere il parere degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi
interessati, si potrebbe però sostenere
una tesi diversa da quella ipotizzata dall'Agenzia delle entrate (e sviluppata
nella precedente tabella).
L'INPS, già con la circolare N. 11 del 22-1-2001
(riferita alla normativa previgente),
aveva precisato che per i redditi derivanti da operazioni di azionariato ai dipendenti (azionato diffuso e stock option) che scaturiscono successivamente alla cessazione
del rapporto di lavoro, sia possibile derogare al principio generale secondo il
quale l'assoggettamento al prelievo
contributivo avvenga sulla medesima base imponibile determinata ai fini
fiscali. Ciò comporta secondo l'INPS,
che i redditi in questione devono essere esclusi da contribuzione sia per
lavoratore percettore delle somme sia per l'ex datore di lavoro.
Si ritiene,
quindi, che, anche la nuova situazione
prospettata dalla L. 248, possa rientrare nella casistica sopra
descritta, a prescindere da quanto
precisato dall'Agenzia delle entrate.
Tale affermazione si ritiene supportata anche dal fatto che il legislatore nel definire l'obbligo contributivo non ha in alcun modo precisato che detto obbligo risulti osservabile anche dopo la cessazione del rapporto.
Riproduzione riservata ©