Approfondimento: L'Agenzia delle entrate spiega le addizionali comunali all'IRPEF
A cura della redazione

In particolare:
- Comune a cui è dovuta l'imposta: comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta (resta confermata, invece, al 31 dicembre la data di riferimento per l'addizionale regionale). Si ricorda altresì che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale decorrono dal 60° giorno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate;
- aliquota dell'addizionale: i comuni possono deliberare l'aumento (o l'istituzione) dell'addizionale fino alla misura massima dello 0,8% (non è più previsto il limite di aumento annuale) e possono stabilire una soglia di esenzione. E' confermato che le delibere comunali di adeguamento (o di istituzione) dell'addizionale acuiscono efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet www.Finanze.gov.it;
- l'acconto dell'addizionale: il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota deliberata dai comuni (dell'anno corrente se pubblicata entro il 15 febbraio; dell'anno precedente negli altri casi) al reddito imponibile dell'anno precedente. Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati il calcolo dell'acconto e la relativa trattenuta risulta in capo al sostituto d'imposta.
- Soggetti interessati - Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale, ove istituita, i soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento all'anno d'imposta,sono tenuti al pagamento dell'IRPEF.
Gli adempimenti del sostituto d'imposta
Le nuove regole per i sostituti (definite dalla legge finanziaria 2007) sono:
- l'acconto dell'addizionale è determinato dai sostituti d'imposta;
- il relativo ammontare è trattenuto in un numero massimo di 9 rate a partire dal mese di marzo;
- il saldo dell'addizionale è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodi di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua è prelevata in unica soluzione;
- per gli assunti nel corso dell'anno cui l'acconto si riferisce, il sostituto d'imposta non deve calcolarne l'acconto;
- gli importi delle addizionali, da trattenere e trattenuti, sono da indicare nella certificazione CUD.
Conseguentemente, nel 2007, i sostituti d'imposta devono:
- trattenere, in 11 o 10 o 9 rate, in funzione del mese in cui è stato effettuato il conguaglio (dicembre, gennaio o febbraio), l'addizionale comunale 2006 (in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto) ed è da versare con riferimento al domicilio fiscale del lavoratore al
- trattenere, in massimo 9 rate, l'acconto dell'addizionale comunale 2007 (in caso di cessazione del rapporto si trattiene in un'unica soluzione il saldo meno l'acconto trattenuto; se l'acconto trattenuto risulta più elevato si provvederà al rimborso).
Viene confermata la disposizione che prevede che se non è dovuta l'IRPEF non è dovuta neanche l'addizionale comunale.
Certificazione CUD
Per quanto riguarda la compilazione della certificazione CUD 2007 (redditi 2006) occorre indicare (esclusi i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2006): nel punto 7 l'addizionale dovuta per il 2006 (trattenuta, per i cessati nel 2006; da trattenere a rate nel 2007 per gli altri lavoratori); nel punto 7-bis l'ammontare dell'acconto dovuto per il 2007.
Cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007 - In caso di cessazione del rapporto nel corso del 2007 occorre effettuare il calcolo dell'addizionale effettivamente dovuta sugli importi erogati nel 2007.
Si ricorda che, dal 2007, la base imponibile è quella definita ai fini IRPEF al netto dei soli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR (non essendo più vigenti le deduzioni per oneri di famiglia).
La certificazione CUD, per i redditi 2007 (si ricorda che fino all'approvazione del nuovo tracciato CUD/2008, si deve utilizzare, in caso di richiesta del lavoratore, lo schema approvato per i redditi 2006), andrà compilata tenendo conto di quanto segue: nel punto 7 si indicherà l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta a saldo sulla base del reddito effettivamente erogato nel 2007 - utilizzando le aliquote 2007, anche approvate dopo il 15 febbraio); qualora l'importo indicato nel precedente punto 7 risulti inferiore all'ammontare indicato, a titolo di acconto, nel punto 7-bis del CUD 2007 (redditi 2006), si dovrà provvedere al conguaglio e a darne spiegazione nelle annotazioni, in particolare si indicherà l'ammontare dell'imposta effettivamente dovuta, al netto di quella eventualmente rimborsata o non trattenuta. Nella dichiarazione dei redditi sarà prevista l'indicazione dell'eccedenza di addizionale restituita al percipiente).
Versamento dell'addizionale
L'addizionale comunale deve essere versata, a decorrere dal 1°-1-2007, utilizzando i seguenti codici tributo:
a) imposte in acconto
- 3860 per i sostituti d'imposta;
-
- 3862 per i sostituti d'imposta da mod. 730;
b) imposte a saldo
- 3816 per i sostituti d'imposta;
-
- 3818 per i sostituti d'imposta da mod. 730.
Nel modello F24 occorre indicare anche uno dei seguenti codici ente:
- 03 = comuni della provincia di Bolzano;
- 07 = comuni della regione Friuli Venezia Giulia;
- 18 = comuni della provincia di Trento;
- 20 = comuni della regione Valle d'Aosta;
- 99 = tutti gli altri comuni.
È previsto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale deve essere effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. Le modalità di attuazione saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007 (art. 1, c.
Per quanto riguarda le modalità di versamento per l'anno 2007 si ritiene ci si debba comportare nel seguente modo:
a) imposta relativa al 2006: il sostituto d'imposta deve utilizzare il codice 3816
b) imposta trattenuta a titolo di acconto (da marzo): il sostituto d'imposta deve utilizzare il codice 3860;
c) imposta trattenuta, a titolo di saldo, alla cessazione del rapporto: il sostituto deve utilizzare il codice 3816 per le trattenute effettuate alla cessazione del rapporto eccedenti l'ammontare dell'acconto. La trattenuta in un'unica soluzione (per effetto della cessazione) corrispondente all'acconto, meno le rate già trattenute nei mesi precedenti, deve essere versata con i codice 3860; si ritiene che debba essere utilizzato il codice dell'acconto anche per i cessati nei mesi di gennaio e febbraio;
d) imposte calcolate in sede di conguaglio di fine anno: la trattenuta (saldo meno acconto) verrà recuperata dal periodo di paga successivo a quello di conguaglio in massimo 11 rate, utilizzando il codice tributo 3816.
ESEMPI
ADDIZIONALE COMUNALE: ESEMPLIFICAZIONI
Dipendente che risiede nel comune di Bologna:
addizionale 2006 = 0,4%; addizionale 2007 = 0,7%
Reddito imponibile 2006 = ? 20.000
Operazioni di conguaglio di fine anno: mese di dicembre
Saldo addizionali 2006 = ? 80,00 (da trattenere in 11 rate a partire dal periodo di paga Gennaio 2007)
Acconto addizionale 2007 = ? 42.00 (da trattenere in 9 rate a partire dal mese di marzo 2007 - principio di cassa)
CUD
Ipotesi 1: Cessazione del rapporto
Descrizione movimento dell'addizionale |
Importi |
Codice tributo per F24 |
Addizionale comunale per calcolo acconto 2007 (20.000 x 0,7%) |
140 |
|
CUD 2007, redditi 2006 - campo 7-bis (acconto dovuto 140x30%) |
42 |
|
Addizionale in acconto già trattenuta alla data della cessazione |
0 |
|
Addizionale effettivamente dovuta per il 2007 |
11,90 |
3860 (*) |
Addizionale da restituire |
0 |
|
Addizionale da non trattenere |
30,10 |
|
CUD redditi 2007 (tracciato |
0 |
|
CUD redditi 2007 (tracciato Annotazioni: Addizionale restituita o non trattenuta |
- 30,10 |
|
CUD redditi 2007 (tracciato |
Non compilare |
|
(*) Si ritiene, per analogia con l'esempio 3, si debba utilizzare il codice 3860 |
Ipotesi 2: Cessazione del rapporto nel mese di aprile 2007: reddito imponibile per il calcolo dell'addizionale ? 7.000,00 (addizionale dovuta ? 49,00); acconto già trattenuto ? 4,67
Descrizione movimento dell'addizionale |
Importi |
Codice tributo per F24 |
Addizionale comunale per calcolo acconto 2007 (20.000 x 0,7%) |
140 |
|
CUD 2007, redditi 2006 - campo 7-bis (acconto dovuto 140x30%) |
42 |
|
Addizionale in acconto già trattenuta alla data della cessazione |
4,67 |
3860 |
Addizionale effettivamente dovuta per il 2007 |
49 |
(*) |
Addizionale a saldo |
7 |
3816 |
CUD redditi 2007 (tracciato |
7 |
|
CUD redditi 2007 (tracciato |
Non compilare |
|
(*) ? 37,33 (49 - 4,67 - 7) da versare, si ritiene, come acconto codice 3860 |
Ipotesi 3: Cessazione del rapporto nel mese di giugno 2007: reddito imponibile per il calcolo dell'addizionale ? 1.000,00 (addizionale dovuta ? 7,00); acconto già trattenuto ? 10,50
Descrizione movimento dell'addizionale |
Importi |
Codice tributo per F24 |
Addizionale comunale per calcolo acconto 2007 (20.000 x 0,7%) |
140 |
|
CUD 2007, redditi 2006 - campo 7-bis (acconto dovuto 140x30%) |
42 |
|
Addizionale in acconto già trattenuta alla data della cessazione |
10,50 |
3860 |
Addizionale effettivamente dovuta per il 2007 |
7 |
|
Addizionale da restituire |
3,5 |
(*) |
Addizionale da non trattenere |
31,50 |
|
CUD redditi 2007 (tracciato |
0 |
|
CUD redditi 2007 (tracciato Annotazioni: Addizionale restituita o non trattenuta |
- 35 |
|
CUD redditi 2007 (tracciato |
Non compilare |
|
(*) Recuperabile, da parte del sostituto d'imposta, attraverso la procedura dello scomputo (in qualsiasi momento) o dalla compensazione in F24 (dal 2008) |
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