Rapporto di lavoro
Approfondimento: Il nuovo modello ICO per incremento occupazionale
A cura della redazione
L'Agenzia delle entrate, con il Provvedimento 12 luglio 2006 (in G.U. 168/2006) attuando l'art. 1, c. 412, della L. 266/2005 (finanziaria 2006), ha approvato il nuovo modello ICO, e relative istruzioni, per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento occupazionale (art. 63, L. 289/2002 c.d. bonus assunzione la cui operatività scadrà il 31-12-2006), anche in via preventiva, ossia prima dell'effettiva assunzione (l'assunzione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall'accoglimento dell'istanza). Il nuovo modello da trasmettere all'Agenzia delle entrate di Pescara esclusivamente per via telematica, utilizzando la procedura aggiornata "creditoccupazione" (presente sul sito dell'Agenzia delle entrate), a partire dal 5 agosto 2006, permette di chiedere l'autorizzazione all'utilizzo del credito sia in via ordinaria (assunzioni già effettuate), sia in via preventiva (assunzioni da effettuare). In quest'ultimo caso l'istanza dovrà essere seguita, dopo l'autorizzazione, da quella consuntiva (segnalazione dei dati dei lavoratori assunti). La procedura permette anche di comunicare, per qualsiasi motivo, l'eventuale rinuncia al beneficio. OPERATIVITA' - A decorrere dal 5 agosto 2006, i datori di lavoro interessati all'attribuzione del credito dovranno utilizzare esclusivamente il nuovo modello ICO, in particolare occorrerà tenere presente quanto segue: a - datori di lavoro che hanno assunto lavoratori con i requisiti per l'attribuzione del credito e che registrano occupazione aggiuntiva: presenteranno l'istanza con barrato, nel frontespizio la casella "ordinaria", più i quadri A (determinazione dell'incremento occupazionale rilevante e del credito d'imposta richiesto) e B (elenco dei lavoratori assunti). I datori di lavoro interessati sono: - coloro che alla data del 7-7-2002 risultavano in possesso di un incremento occupazionale rilevante ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui alla L. 388/2000 (c.d. "vecchi datori di lavoro") e che, per l'anno 2003, possono chiedere il contributo per ulteriori incrementi occupazionali, rispetto alla misura massima rilevata alla citata data del 7-7-2002 (la media storica di riferimento è ancora 1/10/1999 - 30/9/2000) ovvero, per gli anni 2004 - 2006, per gli incrementi occupazionali rispetto alla media storica 1/8/2001 - 31/7/2002; - coloro che alla data del 7-7-2002 non avevano registrato incremento occupazionale (c.d. nuovi datori di lavoro) e che possono chiedere il contributo per gli assunti in soprannumero negli anni dal 2003 al 2006, rispetto alla media storica 1/8/2001 - 30/7/2002 b - datori di lavoro che prevedono di assumere lavoratori agevolabili (entro 30 giorni dall'accoglimento dell'istanza), che determineranno incremento occupazionale rispetto alla media storica 1/8/2001 - 31/7/2002: presenteranno l'istanza con barrato nel frontespizio la casella "preventiva" più il quadro A, sezione III (dati complessivi), punti 4 dei righi 1, 2 e 3 (anno 2006). I datori di lavoro interessati sono: - coloro che a decorrere dal 5-8-2006 intendono assumere lavoratori con i requisiti per il bonus solo dopo l'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate; - coloro che a decorrere dal 5-8-2006 intendono assumere lavoratori agevolabili anticipando la domanda ai fini della graduatoria per l'autorizzazione (il criterio autorizzativo, nel limite delle risorse disponibili, tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze); - coloro che hanno già effettuato l'assunzione e intendono anticipare l'istanza nello stesso mese di assunzione dei lavoratori agevolabili (non è ancora possibile rilevare l'incremento occupazionale), ai fini della graduatoria per l'assunzione (il criterio autorizzativo, nel limite delle risorse disponibili, tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze). Questi datori di lavoro sono tenuti a comunicare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di accoglimento dell'istanza, i dati relativi ai lavoratori assunti (una sola istanza consuntiva anche se le assunzioni sono più di una e avvenute in tempi diversi). La norma prevede che i datori di lavoro devono effettuare le assunzioni entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza e devono completare l'istanza medesima comunicando i dati identificativi dei lavoratori assunti, entro i successivi 30 giorni (l'Agenzia delle Entrate ha quindi fissato il termine per quest'ultimo adempimento entro 60 giorni dall'accoglimento dell'istanza e non entro 30 giorni dall'assunzione che deve avvenire entro 30 giorni dall'accoglimento dell'istanza). La comunicazione deve avvenire presentando il mod. ICO, nel quale andrà barrato nel frontespizio la casella "consuntiva" e andrà riportato il numero di protocollo della precedente istanza preventiva, più il quadro "A", sezioni II (determinazione dell'incremento occupazionale rilevante) e III, punti 4 dei righi 1, 2 e 3 (ammontare del credito già attribuito), e il quadro "B" con i dati relativi ai lavoratori agevolabili assunti. Se il datore di lavoro non procede all'assunzione dovrà presentare un'istanza di rinuncia, compilando il solo il frontespizio con barrata la casella "rinuncia" e riportando il numero di protocollo dell'istanza che si intende annullare. Le istruzioni dell'Agenzia delle entrate precisano "che per ciascuna istanza "preventiva" deve essere presentata una corrispondente istanza "consuntiva" o di "rinuncia" (in ogni caso la mancata comunicazione, entro 60 giorni, dell'avvenuta assunzione fa decadere automaticamente il beneficio). Le istruzioni allegate al nuovo modello ICO evidenziano le seguenti particolarità: - numero progressivo dell'istanza: occorre indicare il numero progressivo delle istanze presentate dal medesimo datore di lavoro (a partire dal 2003); - incremento occupazionale con riferimento a più mesi del medesimo anno: deve essere compilato un quadro "A" per ciascun mese in cui si è verificato l'incremento occupazionale (in tale ipotesi occorre indicare il numero progressivo dei moduli utilizzati); - determinazione dell'incremento occupazionale: se nel quadro "A", sezioni I e II, rigo 3 (numero lavoratori per i quali viene richiesto il credito d'imposta), il valore è pari o inferiore a zero, l'istanza sarà ritenuta inammissibile e non ne sarà consentito l'inoltro; - contratti a termine: l'incremento occupazionale si può determinare anche per effetto della trasformazione dei contratti a termine, di formazione e lavoro (residui) e di apprendistato in contratti a tempo indeterminato (a nostro avviso anche i contratti di inserimento, con i requisiti, in quanto contratti a termine; per la compilazione del quadro "A" si ritiene debba essere utilizzato, nel punto 15 del quadro B, il codice 1 ).
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