La Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 marzo 2012, attuando quanto previsto dall’art.3, c.2 del DLgs 167/2011, ha definito i criteri ed i principi direttivi indicati dal T.U. sull’apprendistato, in base ai quali le Regioni e le Province autonome potranno adesso regolamentare i profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
In particolare, le figure nazionali di riferimento per le qualifiche ed i diplomi professionali conseguibili con la prima tipologia di apprendistato, sono quelle di cui all’art.18, c.1, lett. d) del DLgs 226/2005 (accordo Conferenza Stato-Regioni 11/11/2011).
Gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di base, relativi alle predette figure, sono quelli previsti dall’art. 18, c.2 del DLgs 226/2005 (accordo Conferenza Stato-Regioni 11/11/2011).
Le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell’allegato 3 dell’accordo 29/04/2010 (recepito dal DM 15/06/2010).
I modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall’art. 20 del DLgs 226/2005.
I percorsi formativi per l’apprendistato qualificante prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all’azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle regioni e province autonome.
Infine le modalità di erogazione dell’ulteriore formazione aziendale sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del piano formativo dell’apprendista, assicurando la tracciabilità secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome.