Apprendistato professionalizzante: si alla formazione interna secondo il CCNL senza legge regionale
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 25 dell’10/06/2010, ha precisato che in caso di apprendistato professionalizzante, in assenza di una disciplina regionale, il datore di lavoro può erogare la formazione esclusivamente aziendale senza dover osservare il monte ore di formazione formale fissato in 120 ore per anno per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali così come previsto dall’art. 49, c.5, DLgs 276/2003.
Infatti secondo il Ministero del lavoro l’inserimento del comma 5ter al predetto articolo, così come confermato dalla Corte Costituzionale 176/2010, ha lo scopo di attuare il principio di leale collaborazione tra disciplina contrattuale e regolamentazione regionale dell’aspetto formativo.
Le modalità di erogazione della formazione, la sua durata, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo però potranno differire dai principi informatori previsti dal DLgs 276/2003.
Quindi in attesa che Regioni, province autonome e parti sociali si accordino sulla disciplina dell’aspetto formativo, la regolamentazione contrattuale è fatta salva.
Ciò vale anche nel caso in cui la Regione ha già adottato la suddetta regolamentazione, ma questa non risulta applicabile per carenza dei profili formativi o mansioni adeguate alle differenti esigenze aziendali.
Il Ministero del lavoro conclude confermando la validità dell’apprendistato anche nelle attività da svolgere in cicli stagionali a seguito delle disposizioni che hanno eliminato la previsione della durata minima del contratto formativo.
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