Il Ministero del lavoro, con la circolare 15/07/2005 n.30, facendo seguito alle novità introdotte dalla legge 30/2005 di conversione del DL competitività ha fornito ulteriori precisazioni in merito all'applicazione dell'apprendistato professionalizzante. Tra le principali novità che emergono dalla circolare si segnalano le seguenti: - le clausole dei CCNL che disciplinano l'apprendistato professionalizzante sono immediatamente operative se direttamente o indirettamente anche mediante semplice rinvio agli enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti codificate dall'ISFOL prevedono le modalità di erogazione della formazione; - per qualsiasi dubbio circa la possibilità di ricorrere all'apprendistato professionalizzante applicando un contratto collettivo è possibile far ricorso all'interpello; - se un CCNL non contiene una precisa disciplina dei profili formativi le parti possono determinarne il contenuto facendo riferimento a quelli predisposti dall'ISFOL, mediante l'ausilio degli enti bilaterali oppure attraverso i provvedimenti regionali (delibere di giunta); - in attesa dell'adozione delle specifiche leggi regionali rimangono in vigore le discipline adottate con delibera di giunta regionale in via sperimentale purchè con la concertazione delle parti sociali. - sono fatte salve le clausole contrattuali che richiedono il rilascio del parere di confromità dei profili formativi da parte degli enti bilaterali ai fini della stipula; - sono illegittime quelle clausole contrattuali che subordinano la stipula del contratto all'iscrizione all'ente bilaterale, a meno che l'obbligo non derivi da una disposizione normativa regionale. - la formazione interna o esterna deve essere pari a 120 ore all'anno e verrà impartita on the job e in affiancamento, a distanza e con strumenti di e-learning. - l'assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente il compimento del 30mo anno di età. In altri termini fino a 29 anni e 364 giorni; - la retribuzione è stabilita in base alla categoria di inquadramento dell'apprendista, che non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto alla qualifica a cui è finalizzato il contratto. E' ammesso il ricorso al procedimento di percentualizzazione graduale della retribuzione in base all'anzianità di servizio previsto dalla precedente normativa.