Apprendistato professionalizzante: meno formazione solo in base all'età e alla qualifica contrattuale
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 34 del 19 ottobre 2012, ha precisato che, in base all’art. 4 del D.Lgs. 167/2011, alle parti sociali è affidata l’individuazione, tra l’altro, della durata della formazione, esclusivamente in funzione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.
Non è, al contrario, in linea né con le disposizioni del D.Lgs. n. 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei all’età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale.
Le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice “validazione” del PFI (piano formativo individuale) da parte dell’ente bilaterale o all’adesione allo stesso ente non possono, pertanto, ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.
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