Recentemente sono stati adottati due accordi per rendere immediatamente operativo l'apprendistato professionalizzante: il primo siglato il 23/06/2005 tra l'ABI (Associazione Bancari Italiani) e le organizzazioni sindacali nel settore credito, mentre l'altro accordo del 31/05/2005 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le organizzazioni sindacali per il settore edile. Settore credito Il 23/06/2005 tra l'ABI e le associazioni DIRCredito-FD, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-CGIL e Uil C.A. è stato siglato l'accordo che integra il rinnovo del CCNL del 12/02/2005 per i quadri direttivi e per le aree professionali del settore credito e disciplina i profili formativi, i requisiti essenziali del tutore aziendale e gli elementi che devono caratterizzare la capacità formativa interna dell'impresa. Più in particolare per quanto riguarda la formazione l'accordo richiama il DM 20/05/1999 che articola le attività formative per le imprese creditizie e finanziarie in contenuti a carattere trasversale (che dovrà occupare il 35% del totale) e contenuti a carattere professionalizzante. Le competenze di base-trasversali (che hanno contenuti omogenei a tutti gli apprendisti) a loro volta fanno riferimento a: competenze relazionali; in materia di organizzazione ed economia; riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e in materia di sicurezza sul lavoro. Quest'ultima dovrà essere effettuata nel primo anno di attività. Invece la formazione a carattere professionalizzante è finalizzata al conseguimento di qualificazioni professionali corrispondenti ai profili formativi individuati in coerenza con quanto previsto dal CCNL del 12/02/2005 e con i risultati dell'indagine sui fabbisogni professionali e formativi realizzata da Enbicredito. I profili sono distinti in tre aree: commerciale, di staff e di supporto esecutivo. Fanno parte della prima area: l'addetto operativo, l'addetto all'attività commerciale, l'operatore di Banca telefonica, l'Assistente operativo clientela imprese e l'assistente operativo private. Sono compresi nella seconda area: l'addetto alle attività di supporto alla gestione dell'azienda e l'addetto alle attività di supporto aree specialistiche di business. Infine nell'area di supporto esecutivo rientrano l'addetto ad attività amministrative e/o contabili e l'addetto ad attività informatiche e/o di telecomunicazione. Per ciascun profilo vengono elencate le relative competenze tecnico professionali sia generali che specifiche che l'apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto di lavoro. Tutto il percorso formativo dovrà essere evidenziato nel piano formativo individuale che forma parte integrante del contratto di apprendistato. L'impresa può disporre il passaggio dell'apprendista da un percorso formativo ad un altro e dovrà attestare la formazione interna impartita con una dichiarazione formale. La formazione dovrà inoltre essere registrata nel libretto formativo del cittadino. Conformemente a quanto previsto dal DLgs 276/2003 è necessaria la presenza di un tutor aziendale con il compito di affiancare l'apprendista durante l'intero periodo di apprendistato al fine di agevolarne l'inserimento all'interno dell'impresa. Nel caso in cui la formazione venga impartita all'apprendista con strumenti di e-learning anche l'attività di accompagnamento svolta dal tutor potrà essere effettuata con modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione. Si ricorda inoltre che il tutor è obbligato a seguire egli stesso un corso di formazione nel primo anno di attività di durata non inferiore a 8 ore. L'accordo infine individua i requisiti che l'azienda deve possedere per erogare la formazione interna: risorse umane idonee a trasferire le competenze, tutor con formazione e competenze adeguate, locali idonei in relazione agli obiettivi formativi. Se le predette condizioni sono soddisfatte l'azienda può assolvere all'obbligo formativo internamente, in caso contrario dovrà far riferimento a strutture formative esterne. Ricordiamo che la formazione sia essa impartita internamente che esternamente all'azienda è fondamentale per poter fruire delle agevolazioni contributive. Settore edile Dal 1° giugno 2005 è entrata in vigore in via provvisoria la normativa contrattuale dell'apprendistato nel settore edile introdotta dall'art.93 del CCNL 20/05/2004 integrato con l'accordo siglato tra l'ANCE e la Feneal - UIL, la Filca-Cisl e la Fillea-CGIL il 31/05/2005 che rinvia ai profili formativi predisposti per il settore costruzioni dall'ISFOL ex lege 196/97. In sostanza l'accordo recentemente stipulato e le disposizioni contenute nel CCNL rendono immediatamente operativo l'apprendistato professionalizzante in questo settore. La durata del contratto professionalizzante varia a seconda delle qualifiche finali che il giovane al termine dell'apprendistato deve raggiungere: 3 anni per il secondo livello di inquadramento, 4 anni per il terzo livello e 5 anni per il quarto livello. Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto ed il piano formativo individuale. In particolare quest'ultimo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire sia di base che tecnico professionali, le competenze possedute e l'indicazione del tutor aziendale. La durata della formazione conformemente a quanto stabilito dal Dlgs 276/2003 è fissata in 120 ore annue ed è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e generalmente viene realizzata presso la Scuola Edile nel rispetto delle linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil. Invece se la formazione viene effettuata all'interno dell'azienda, questa deve possedere i requisiti previsti dalla legge relativi al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla medesima formazione. L'accordo prevede che le ore di formazione siano ridotte a 80 se l'apprendista è in possesso di un attestato di qualifica professionale idoneo all'attività da svolgere. Sul punto è necessario soffermarsi brevemente per evidenziare che la riduzione di 40 ore rispetto al limite di legge previsto dall'art. 49 del Dlgs 276/2003 si ritiene debba essere interpretata come diversa articolazione annuale delle ore di formazione il cui monte ore comunque rimane fissato a 120 di media per ciascun degli anni di durata del contratto e non invece come sconto sulle ore di formazione annua che la legge non prevede. Invece le ore destinate alla formazione esterna sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze dell'impresa. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dal CCNL, purché non siano separati da interruzioni superiori a un anno e a condizione che si riferiscano alle stesse attività lavorative. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna. Inoltre nel caso di cumulo di diversi periodi di apprendistato, le ore di formazione devono essere riproporzionate in relazione al restante periodo da svolgere; a tal fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola Edile o con l'attestazione del tutore aziendale nel libretto di formazione. L'inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato professionalizzante sono fissati ad un livello inferiore alla categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto. In caso di primo inserimento lavorativo nel settore l'inquadramento dell'apprendista e il relativo trattamento economico è fissato al 1° livello, per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 2° e 3° livello; al 2° livello, per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 4° livello, e infine al 3° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 5° livello. Inoltre in caso di primo inserimento lavorativo, una volta decorsa la metà del periodo di apprendistato è riconosciuto all'apprendista l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione, con esclusione dei rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello. Una volta ultimato il periodo di apprendistato, all'apprendista deve essere attribuita, in caso di superamento dell'eventuale prova di idoneità, la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salvo il caso in cui si verifichi la risoluzione anticipata del rapporto per giusta causa o giustificato motivo. Ritornando ai profili formativi quelli dall'ISFOL sono: tecnico per l'edilizia, addetto alle strutture, addetto alle macchine, addetto alle finiture, addetto alla lavorazione della pietra, del marmo e del materiale lapideo, addetto alla lavorazione del legno. Accanto a queste si inseriscono altre figure professionali (elettricista, saldatore, ascensorista, fabbro, carpentiere del ferro, addetto alla ceramica, cotto e porcellana, ecc.) che pur essendo operative anche nel settore edile sono previste dall'ISFOL per il settore metalmeccanico e chimico. Per conoscere i profili formativi è necessario quindi far riferimento a questi ultimi due settori. Infine si ricorda che, conformemente a quanto previsto dalla legge, il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso; tuttavia, qualora il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, il CCNL consente di assumere un apprendista anziché 3 come previsto dalla disciplina generale.