Apprendistato: niente indennità di mobilità se l'anzianità non è almeno di 12 mesi
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 18/06/2010 n.16238, fa seguito alla precedente circolare 43/2010 con la quale era stato precisato che l’apprendista che non ha potuto percepire l’indennità di disoccupazione per assenza dell’intervento integrativo dell’ente bilaterale, ha diritto alla mobilità in deroga così come previsto dalla L. 2/2009 purchè in possesso di 12 mesi di anzianità aziendale di cui almeno 6 di lavoro effettivo.
Pertanto le domande di disoccupazione presentate dagli apprendisti che si trovano in questa situazione verranno respinte con la motivazione “assenza intervento integrativo ente bilaterale”. L’INPS inoltre provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti di anzianità che danno diritto alla mobilità in deroga. Se questi sussistono l’istituto previdenziale ne da comunicazione all’apprendista e all’ex datore di lavoro affinché possano presentare la richiesta di autorizzazione all’ammortizzatore sociale in deroga.
Se l’INPS nel frattempo ha già provveduto a liquidare i trattamenti di disoccupazione provvederà a considerarli come anticipazione della mobilità in deroga, sempre che il lavoratore ne abbia diritto. In caso contrario procederà al recupero.
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