Apprendistato nel turismo: se l'azienda opera in più regioni la disciplina è quella della sede legale
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 29/09/2010 n.34, ha fornito importanti precisazioni in merito al settore del turismo tra le quali che il contratto di apprendistato se stipulato part time deve comunque garantire un orario settimanale sufficiente ad impartire la formazione pari a 120 ore annue da riproporzionare in relazione al ridotto orario di lavoro.
Inoltre sempre in tema di apprendistato, la circolare ministeriale evidenzia che se un’azienda opera in più regioni, la disciplina a cui si deve far riferimento per regolamentare i contratti è quella in cui ha sede legale l’impresa.
Anche nel settore del turismo è possibile stipulare contratti intermittenti o a chiamata per custodi, guardiani diurni e notturni, portinai, uscieri e inservienti, camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi, personale addetto ai trasporti di persone e di merci, addetti ai centralini telefonici privati, commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti a meno che anche in queste città il lavoro non sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del Prefetto.
Precisazioni hanno riguardato anche il contratto a termine per il quale l’art. 10 del DLgs 368/2001 ammette il c.d. lavoro extra, ossia l’assunzione diretta di lavoratori per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni come previsto dalla contrattazione collettiva.
Nel settore turistico è poi ammesso il tirocinio che dovrà seguire le regole regionali o in mancanza quelle contenute nel DM 142/1998, ed il lavoro notturno, per il quale è consentito fruire dell’imposta sostitutiva del 10% sempre che sia riconducibile a incrementi di produttività, competitività e redditività.
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