Apprendistato, l'intervento del decreto occupazione
A cura della redazione

L’art. 2, commi 1-3, e l’art. 9, comma 3, del DL 76/2013 (c.d. Decreto occupazione), sono intervenuti, ancora una volta, in materia di apprendistato.
In particolare, nel provvedimento, si stabilisce, che al fine di rendere maggiormente omogenea la disciplina in tutt’Italia, entro il 30 settembre p.v. la conferenza Stato-Regioni dovrà adottare le linee guida che disciplinano la tipologia dell’apprendistato professionalizzante, che le piccole e medie imprese e le microimprese dovranno seguire per le assunzioni effettuate entro la fine del 2015. Le linee guida dovranno tenere in considerazione i seguenti principi, che derogano la normativa generale di cui al D.Lgs. n. 167/2011:
- il PFI è obbligatorio solo in relazione alla formazione per acquisire le competenze tecnico-professionali e specialistiche;
- la registrazione della formazione e della qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del libretto formativo del cittadino;
- in caso di imprese multilocalizzate, onde evitare problemi burocratici, è stabilito che la formazione avviene nel rispetto della disciplina regionale ove l’impresa ha la propria sede legale.
Se al 30 settembre 2013 le linee guida non saranno state adottate, sarà possibile procedere all’assunzione di apprendisti applicando comunque i predetti principi, anche in deroga alla disciplina vigente.
Il giovane titolare di un contratto di apprendistato, che ha conseguito la qualifica o il diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, può trasformare il contratto in apprendistato professionalizzante purché la durata massima dei due periodi di apprendistato non superi quella prevista dalla contrattazione collettiva.
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