Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello n. 5 del 30 novembre 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza dell’obbligo di formazione di base e trasversale nelle ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante, in deroga ai limiti di età, di lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità (nelle ipotesi residuali) o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale (art. 47, co. 4, D.Lgs. n. 81/2017).

In particolare, si è chiesto al Ministero se l’obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale sia ascrivibile al datore di lavoro anche laddove quest’ultimo proceda all’assunzione di soggetti di età maggiore di 29 anni che, a seguito di pregresse esperienze lavorative, abbiano già avuto modo di acquisire la suddetta formazione, ovvero nelle ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano già seguito percorsi formativi nell’ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante.

Il Ministero, dopo aver fornito una sintesi della disciplina in materia, ha chiarito che la formazione non è necessaria per quei soggetti che abbiano già acquisito le nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative. Analogamente si deve ritenere ultronea l’erogazione di tale formazione nell’ambito di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di attestazione formale dell’acquisizione delle competenze di base e trasversali, in conformità ai contenuti sanciti dalle citate Linee Guida e dalla normativa regionale di riferimento, anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato.