Apprendistato: la mancata formazione può essere contestata solo dagli ispettori del lavoro
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare 21/01/2013 n.5, ha fornito ai propri ispettori le indicazioni operative a cui attenersi in caso di verifica in azienda nella quale sono presenti lavoratori titolari di un contratto di apprendistato.
Le indicazioni fanno seguito ai chiarimenti già forniti dallo stesso Ministero con la circolare 29/2011 emanata subito dopo l’adozione del DLgs 167/2011, il c.d. T.U. sull’apprendistato.
In particolare il Ministero ribadisce che la competenza a contestare le violazioni legate alla mancata formazione dell’apprendista sono di esclusiva competenza del personale ispettivo del lavoro. Infatti per espressa previsione legislativa la competenza del personale dell’INPS e dell’INAIL riguarda solo le violazioni amministrative di cui all’art.7, c.2, del DLgs 167/2011.
In merito al provvedimento di disposizione con il quale gli ispettori assegnano al datore di lavoro un termine entro cui adempiere all’obbligo formativo, la circolare precisa che in via generale diventa proporzionalmente più difficile riconoscere questa possibilità, evitando il regime sanzionatorio, in relazione all’approssimarsi della scadenza del periodo formativo inizialmente individuato.
In ogni caso il Ministero riepiloga i casi in cui la disposizione può o non può essere emanata a seconda che il contratto di apprendistato abbia una durata di 3 oppure di 5 anni. Nel primo caso se gli ispettori accertano durante il primo anno di apprendistato che la formazione non è stata erogata, la disposizione va sempre emanata. Negli anni successivi la disposizione non può essere emanata, con la conseguenza che scattano subito le sanzioni, se la formazione formale è stata effettuata per meno del 40% (2° anno) o del 60% (3° anno). In caso di apprendistato quinquennale le percentuali invece sono: 40% (2° anno), 50% (3° anno), 60% (4° anno) e 70% (5° anno).
Per quanto riguarda la presenza del tutor (o referente aziendale come definito in alcuni contratti collettivi), il Ministero evidenzia che la stessa non è obbligatoria quando il ruolo del tutor è quello di semplice supervisore sul corretto svolgimento della formazione erogata da altri.
Infatti il regime sanzionatorio previsto dal DLgs 167/2011 relativo alla mancata formazione dell’apprendista non trova applicazione quando la formazione, pur senza la presenza continuativa del tutor, è stata comunque effettuata secondo la quantità, i contenuti e le modalità previste dal contratto collettivo.
Di particolare interesse anche la precisazioni relativa ai limiti numerici. La circolare 5/2013 sottolinea che nel concetto di maestranze specializzate e qualificate rientrano anche i soci ed i coadiuvanti familiari che prestano attività lavorativa con carattere di continuità e abitualità, sempre che siano in possesso di adeguate competenze.
Inoltre l’eventuale violazione dei limiti numerici introdotti dalla contrattazione collettiva, ma che non si concretizzano nella violazione dei limiti legali, non potrà avere effetti sul piano pubblicistico, dando luogo alla trasformazione dei relativi rapporti di lavoro. Tali clausole limitatrici, avendo valenza esclusivamente obbligatoria, potranno infatti determinare effetti solo sul piano della violazione contrattuale per le aziende iscritte alle organizzazioni firmatarie del relativo contratto collettivo.
Il Ministero ha ricordato che precedenti esperienze lavorative non pregiudicano la stipula dell’ apprendistato, sempre che il lavoratore non sia già in possesso della qualificazione che si intende ottenere al termine del contratto formativo. A titolo esemplificativo pertanto l’apprendistato non è ammissibile se il lavoratore ha già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dal contratto collettivo.
In tutti i casi in cui il rapporto di apprendistato viene disconosciuto, sia per violazione degli obblighi formativi che per l’assenza dei presupposti di instaurazione del rapporto stesso, l’apprendista viene considerato normale lavoratore subordinato a tempo indeterminato con la conseguenza che vengono meno i benefici normativi quali il non computo del lavoratore nell’organico aziendale e il sottoinquadramento .
Infine in merito all’onere di stabilizzazione ai fini dell’assunzione di nuovi apprendisti, il Ministero chiarisce che per i datori di lavoro che non hanno stabilizzato alcun lavoratore sia perché privi di apprendisti sia perché nel periodo considerato non è venuto a scadenza alcun apprendistato, non sussistono particolari limitazioni in ordine a nuove assunzioni, ferme restando quelle di carattere numerico.
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