Sulla G.U. n. 296/2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro 12/10/2015 che attua l’art. 46, c.1 del DLgs 81/2015 e definisce gli standard formativi ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di primo (quello per la qualifica ed il diploma professionale) e terzo livello (quello per l’alta formazione e la ricerca).

Le Regioni e le Province autonome hanno tempo 6 mesi per recepire con propri atti le disposizioni ministeriali. Trascorso tale termine, in caso di assenza di regolamentazione regionale, troveranno immediata applicazione le disposizioni del DM 12/10/2015. 

Così come previsto dal Dlgs 81/2015, ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato è necessario che l’istituzione formativa ed il datore di lavoro sottoscrivano un protocollo, il cui fac simile è stato predisposto dal Ministero del lavoro (è allegato al DM 12/10/2015).

Il datore di lavoro può sottoscrivere il citato protocollo soltanto se è in possesso delle capacità strutturali, tecniche e formative.

La durata dell’apprendistato di primo livello cambia in relazione al conseguimento cui è finalizzato lo stesso contratto. Si va da un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono già in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo corrispondente o per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore fino ad un massimo di quattro anni per il diploma di istruzione e formazione professionale o per il diploma di istruzione secondaria superiore. 

In ogni caso è possibile prorogare fino ad un anno la durata del contratto di apprendistato.

Invece la durata dell’apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi. 

La durata dei contratti di apprendistato per l’attività di ricerca va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni, oltre alla possibilità delle Regioni e province autonome di prorogarlo di un ulteriore anno. 

Infine la durata dell’apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a 6 mesi, mentre la durata massima è rapportata al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato. 

Gli standard formativi variano in relazione ai percorsi di apprendistato. 

In piano formativo individuale viene redatto (utilizzando lo schema predisposto dal Ministero del lavoro) dall’Istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, e deve contenere i dati dell’apprendista, del datore di lavoro, del tutor formativo e di quello aziendale, la qualificazione (ove prevista) da acquisire al termine del percorso, il livello di inquadramento contrattuale, la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro ed i risultati di apprendimento. 

Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da conseguire al termine del percorso. 

La formazione esterna comunque non può superare determinati limiti (massimo 70% dell’orario obbligatorio per i percorsi formativi) in relazione alla finalità dell’apprendistato.

Il tutor formativo ha il compito di assistere l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato. Invece il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valere le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi. 

Il due tutor collaborano infine alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista sulla base dello schema allegato al DM 12/10/2015 nel quale vengono attestate le attività svolte e le competenze acquisite dall’apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.