L’INAIL, con la circolare 24/05/2013 n.27, riepiloga l’attuale disciplina del contratto di apprendistato nelle sue diverse tipologie (per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca e per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità) contenuta nel DLgs 167/2011 e successive modificazioni, ricordando che in merito alle prestazioni assicurative, vengono confermate le disposizioni vigenti che prevedono, in caso di evento indennizzabile, la liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea sulla base della retribuzione effettiva.
La rendita diretta e la rendita ai superstiti, invece, verranno calcolate sulla retribuzione prevista per la qualifica iniziale del lavoratore di età superiore ai 18 anni non apprendista della stessa categoria e lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d’opera di età superiore ai 18 anni della stesa categoria e lavorazione.
L’Istituto assicurativo infatti ribadisce che le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria applicabili agli apprendisti comprendono anche l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si tratta d’altronde di persone già assicurate all’INAIL per espressa previsione normativa.
Per effetto della ripartizione del contributo dovuto per gli apprendisti fra le gestioni previdenziali interessate, l’aliquota di competenza INAIL è fissata nella misura dello 0,30%.
A tal fine il contributo dovuto per gli apprendisti è riscosso dall’INPS che poi provvede a riversare all’INAIL la quota di competenza predetta.