Confcommercio e le OO.SS., Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno siglato, in data 14 dicembre 2011, due accordi rispettivamente in materia di disciplina transitoria dell'apprendistato e di detassazione per il 2012.

Per ciò che concerne l’apprendistato, sono state confermate le vigenti discipline del CCNL Terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del regime transitorio previsto dall’art. 7, comma 7, D.Lgs. 167/2011 (25.4.2012). Contestualmente è stato avviato un confronto per il recepimento della nuova disciplina di cui al Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. 167/2011).

Per quanto riguarda la detassazione di cui all’art. 53, comma 1, D.L. 78/2010 (imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività), considerando che lo sgravio dei contributi sui premi di produttività è stato esteso a tutto il 2012 dall’art. 26, L. 111/2011 (modificato dall’art. 22, comma 6, L. 183/2011), le parti in premessa hanno stipulato un nuovo accordo quadro, che ricalca, nella sostanza, quello datato 6.4.2011.

Sulla base dell’intesa, dunque, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali, per tutti i loro dipendenti (anche se occupati presso sedi o unità produttive situate al di fuori del territorio in cui ha sede legale l’azienda), ivi compresi i lavoratori somministrati, a tutti gli istituti riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa, o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

I datori di lavoro applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro o dall’accordo quadro, applicati in azienda, erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile, dalle indicazioni ministeriali e dall’Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.

Le aziende potranno usufruire delle agevolazioni fiscali richiamate nell’accordo, previa comunicazione scritta alle sedi territoriali dell’Ente Bilaterale Territoriale e alle RSA/RSU o, in assenza, ai dipendenti interessati.