Il Ministero del lavoro, con la nota 26/10/2011 n. prot. 3848, rispondendo all’istanza di interpello 40/2011, ha precisato che la durata massima pari a 5 anni riconosciuta dall’art. 4, c. 2 del nuovo Testo Unico sull’apprendistato (DLgs 167/2011) trova applicazione anche per profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato anche se appartengono a settori merceologici differenti.

Più precisamente, secondo il Ministero del lavoro l’espressione “figure professionali dell’artigianato”, vuole indicare tutti i soggetti che operano nel campo artigiano e che evidentemente non possono limitarsi alle figure professionali esclusivamente della contrattazione degli artigiani.

Pertanto potrà trovare applicazione la durata massima di 5 anni, in luogo di quella di 3 anni (prevista anch’essa dal DLgs 167/2011) anche per tutte quelle piccole attività commerciali che applicano contratti collettivi diversi dal Terziario, Turismo e Pubblici esercizi o Panificazione, i cui contenuti sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane (si pensi ad esempio alle piccole realtà commerciali presenti nei luoghi turistici che creano gli stessi prodotti che poi immettono sul mercato e che impiegano personale che necessita di particolare professionalità ed esperienza).