Apprendistato: brevi periodi di sospensione non prorogano il rapporto
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 34 del 15 ottobre 2010, ha precisato che, in assenza di una specifica disciplina contrattuale, le interruzioni del rapporto (ad esempio, per malattia) inferiori al mese sono ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento e, pertanto, non determinano lo spostamento in avanti della scadenza del rapporto stesso.
Viceversa, per ciò che concerne i periodi di assenza dal lavoro uguali o superiori al mese, il rapporto di apprendistato sarà da considerarsi prorogato, per i medesimi periodi, nei casi disciplinati dal contratto collettivo applicato dalla singola impresa.
In mancanza di disciplina contrattuale, la valutazione andrà effettuata caso per caso dall’impresa medesima, sulla base del principio di effettività (Min. Lav., nota 24.12.1981) e, quindi, sull’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del programma formativo.
Riproduzione riservata ©