L'INL, con la nota prot. n. 2 del 7/04/2022, ha reso noto che se la Regione non ha definito gli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l’apprendistato, così come previsto dall’art. 44 del D.lgs. 81/2015, questa può essere impartita anche a distanza, ma solo in modalità sincrona, ossia dove formatore e discenti sono presenti contemporaneamente nella piattaforma.

A questa conclusione il Ministero del lavoro è giunto prendendo in considerazione anche le Linee Guida del 20/02/2014, che risultano ancora valide, secondo cui la formazione può realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Se manca la disciplina regionale anche sulla formazione a distanza è sempre possibile avvalersi delle indicazioni contenute nell’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.

Pertanto la formazione di base e trasversale può essere resa in e-learning dove per tale si intende quella da remoto caratterizzata da forme di interattività a distanza tra discenti e docenti o tutor in modalità sincrona, dato che solo con questo sistema è possibile tracciare lo svolgimento delle lezioni e la partecipazione degli apprendisti.

In conclusione la formazione può essere effettuata attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche, che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti, anche se erogata per il tramite di organismi di formazione accreditati e anche se finanziata direttamente dal datore di lavoro.

Resta pertanto esclusa la possibilità di erogare la formazione a distanza in modalità asincrona ossia dove il docente/tutor è offline e pertanto non è presente in contemporanea allo studente nell’aula virtuale.