L’INAIL, con l’istruzione operativa del 29 luglio 2020, ha comunicato che l’applicazione Somministrazione di lavoro disponibile in http://interinale.inail.it/li/ è stata implementata con la nuova funzione Comunicazione Sospensioni, con la quale le agenzie di somministrazione devono comunicare all’Istituto di avere applicato le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa sull’emergenza epidemiologica da Covid-19, specificando le disposizioni applicate e dichiarando di essere in possesso delle condizioni previste per usufruire del beneficio.

Le disposizioni che hanno previsto le sospensioni e che si applicano alle Agenzie di somministrazione sono le seguenti:

- sospensione art. 62, c. 2, lett. c), D.L. 18/2020 (L. 27/2020);

- sospensione art. 18, commi 1 e 2, D.L. 23/2020 (L. 40/2020);

- sospensione art. 18, commi 3 e 4, D.L. 23/2020 (L. 40/2020);

- sospensione art. 18, c. 5, primo periodo, D.L. 23/2020 (L. 40/2020).

Per ogni regime di sospensione può essere inviata un’unica comunicazione.

Una volta trasmessa la comunicazione, eventuali integrazioni o rettifiche non possono essere comunicate con il servizio Comunicazione sospensioni, ma devono essere trasmesse esclusivamente via PEC alla Sede competente.

Si fa, inoltre, presente che nell’applicativo Somministrazione di lavoro è stata implementata un’ulteriore funzionalità per l’inserimento, la registrazione e la modifica delle retribuzioni relative alla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori somministrati in Trattamento di Integrazione Salariale (TIS). Pertanto, è ora possibile, per il trimestre in corso, inserire per ogni lavoratore somministrato il Trattamento di Integrazione Salariale con sospensione dell’attività lavorativa (zero ore lavorate nel trimestre) o il Trattamento Integrazione Salariale con riduzione dell’attività lavorativa (presenza di ore lavorate nel trimestre).

È possibile, altresì, procedere per ogni lavoratore somministrato alle rettifiche delle retribuzioni errate indicate nei trimestri precedenti per inserire il Trattamento di Integrazione Salariale con sospensione dell’attività lavorativa (zero ore lavorate nel trimestre) o il Trattamento di Integrazione Salariale con riduzione dell’attività lavorativa (presenza di ore lavorate nel trimestre).